Fisco e contabilità

Proventi della vendita di certificati o quote di emissione di gas serra: si contabilizzano come entrata corrente

Possono essere equiparati agli utili ordinariamente ricavabili attraverso la gestione dell'impianto produttivo

di Corrado Mancini

Non tutte le entrate provenienti dalla alienazione di beni immateriali, come ad esempio la cessione dei diritti o quote di emissioni inquinati, anche se la giurisprudenza è concorde nel qualificarli come beni immateriali, sono da considerarsi come entrate in conto capitale. Sicché, i proventi ottenuti attraverso la "monetizzazione" di certificati o delle quote di emissione di gas serra, possono essere economicamente equiparati agli utili ordinariamente ricavabili attraverso la normale gestione dell'impianto produttivo che ne ha generato il diritto. La loro funzione premiale e incentivante li rende, per certi versi, analoghi a un contributo pubblico in conto esercizio e assimilabili a una forma indiretta di ricavo, con la conseguenza che le stesse costituiscono un'entrata corrente. Lo sostiene la Corte dei conti sezione regionale per le Marche con la deliberazione n. 32/2022.

Infatti, proseguono i magistrati, il legislatore non fornisce una compiuta definizione generale di entrata in conto capitale, ma diversi elementi di carattere sistematico consentono di coglierne, in via interpretativa, il tratto distintivo rispetto a quelle correnti. In particolare, nel dare attuazione alle modifiche apportate dalla legge costituzionale 3/2001 all'articolo 119, comma 6, della Costituzione (che vieta agli enti territoriali l'utilizzo dell'indebitamento per finanziare spesa corrente), l'articolo 3, comma 18, della legge 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) annovera tra le spese in conto capitale (e in particolare, tra quelle di investimento, che ne costituiscono la parte largamente preponderante) quelle sostenute per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, impianti o opere infrastrutturali, macchinari, attrezzature e di «altri beni mobili ad utilizzo pluriennale», nonché «gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale».

Se ne deduce che, se le spese in conto capitale sono quelle finalizzate all'acquisizione di cespiti patrimoniali (materiali o immateriali) durevoli, ossia suscettibili di «utilizzo pluriennale», allora, specularmente, sono da considerarsi entrate in conto capitale quelle ottenute attraverso la loro dismissione.

Lungo questa direttrice va interpretato anche il piano dei conti integrato (Allegato 6 al Dlgs 118/2011), il quale solo apparentemente sembrerebbe annoverare tra le entrate in conto capitale del Titolo IV, in via residuale, ogni provento derivante dall'alienazione di qualsivoglia bene immateriale (voce E 4.04.03.99.001: «Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.»). Però la formulazione letterale del piano dei conti integrato non deve indurre in errore, giacché, ad un'analisi più attenta, si può chiaramente osservare come tra le entrate in conto capitale, rientranti nella tipologia E 4.04.03.00.000 («Alienazione di beni immateriali»), siano specificatamente annoverati i proventi derivanti dall'alienazione soltanto di quei beni immateriali (quali "software", "brevetti", "opere dell'ingegno", "diritti d'autore") il cui minimo comun denominatore è costituito proprio dall'essere beni sì immateriali ma, appunto, ad utilizzo pluriennale (o a fecondità ripetuta). Con la conseguenza che la contabilizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione di un bene immateriale tra le entrate correnti extratributarie del Titolo III (alla voce E.3.01.01.01.999: "Proventi da vendita di beni n.a.c.") ovvero tra le entrate in conto capitale del Titolo IV (voce E.4.04.03.99.001: "Alienazione di altri beni immateriali n.a.c."), dipende dalla suscettibilità di utilizzo pluriennale del bene immateriale alienato.

In tal senso, un'utile indicazione interpretativa è ricavabile anche dalla contabilità economico-patrimoniale, dove il principio contabile Oic n. 8 annovera i diritti o quote di emissione di gas a effetto serra non tra le immobilizzazioni immateriali, bensì nell'attivo circolante, e in particolare tra le materie prime, laddove detenuti da operatori economici gerenti impianti inquinanti, e tra le rimanenze di magazzino, laddove acquistati da intermediari finanziari (società trader). Con la conseguenza che, in entrambi i casi, i proventi realizzati con la loro vendita rientrano tra gli «altri ricavi e proventi» e contribuiscono alla determinazione del valore della produzione.

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