Fisco e contabilità

Debiti fuori bilancio, Comune di nuova istituzione e conti giudiziali: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Debiti fuori bilancio e riconoscimento parziale
Come indicato dalla Sezione delle Autonomie «[n]el caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano». L'affermazione circa la registrazione integrale dell'entità degli effettivi debiti nelle scritture a carattere finanziario e patrimoniale dell'ente, sebbene testualmente riferita dall'organo della nomofilachia all'ipotesi dell'accordo raggiunto con i creditori, in quanto fattispecie su cui si incentrava la specifica richiesta di parere, deve essere ascritta, più generalmente, anche al complesso dei debiti fuori bilancio scaduti e non assistiti da accordo, in ossequio al principio contabile di veridicità del bilancio. Un riconoscimento parziale della propria massa debitoria e una copertura parziale dell'onere relativo, infatti, tali da integrare altrettante fattispecie di ritardato riconoscimento del debito a esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, determinano un irregolare modus operandi che non solo pregiudica la correttezza della rappresentazione finanziaria e patrimoniale ma è in grado di alterare il profilo quantitativo delle spese che devono concorrere al raggiungimento dell'obiettivo annuale dell'equilibrio di bilancio.
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 130/2023

Comune di nuova istituzione
In materia di facoltà assunzionali è da ritenere che nei confronti di un Comune di nuova istituzione (effettuata mediante scorporo da altro omologo ente locale) trovi tuttora applicazione la disciplina di cui all'articolo 9, comma 36, del Dl 78/2010, ai sensi del quale «Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di organismi precedenti, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze». Trattandosi di disciplina di natura speciale, in ossequio al principio secondo cui «lex posterior generalis non derogat priori speciali», non pare ragionevole ipotizzare l'intervenuta abrogazione implicita della stessa per effetto della sostituzione della normativa generale in materia di assunzioni fondata sul criterio del turn over con quella ispirata al diverso modello della sostenibilità finanziaria (decreto-legge n. 34 del 2019), non rinvenendosi, nell'ambito di tale fenomeno successorio, «una latitudine della legge generale posteriore, tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi speciali: che restano, in tal modo, tacitamente abrogate», tenuto anche del fatto che la nuova disciplina generale, al pari della precedente, non contempla indicazioni specifiche rispetto alla particolare situazione degli enti di nuova istituzione (che, in quanto tali, non dispongono dei dati storici da cui ricavare, alla stregua dei criteri attualmente vigenti, i propri spazi assunzionali).
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 131/2023

Conti giudiziali titoli
Il conto (modello n. 22) deve essere reso anche per i titoli cosiddetti "dematerializzati", perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio. In relazione sia ai titoli dematerializzati che a quelli depositati presso le società partecipate, si pone il problema, evidenziato nella relazione di irregolarità, dell'individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile e, dunque, tenuto a rendere il conto giudiziale. La giurisprudenza più recente ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce, sulla base di una concezione più ampia del concetto di "maneggio". Devono, poi, essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche, anche se tale rendicontazione riguarda «una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio». Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile.
Sezione giurisdizionale della Toscana - Sentenza n. 122/2023

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