Fisco e contabilità

Decreto Pnrr-2, incrocio complicato fra mobilità e comandi - Le istruzioni Anci sulle nuove regole

Tra i temi, la definizione dei profili professionali nella pianificazione dei fabbisogni di personale, il potenziamento amministrativo delle Regioni e delle politiche di coesione

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Giudizio nel complesso positivo quello che emerge dalla prima nota di commento prodotta dall'Anci sul decreto Pnrr-2, ma anche richieste di maggiore chiarezza e integrazioni. Il documento vuole prevenire il rischio che una norma che ha lo scopo di introdurre importanti semplificazioni si traduca invece, nel suo riverbero concreto sulle amministrazioni locali, in una duplicazione di procedure e adempimenti.

In vista dei lavori parlamentari per la conversione in legge del Dl 36/2022, la nota apre con una osservazione sulle prossime linee guida sul fabbisogno di personale. Nell'apprezzare l'attenzione verso le nuove professionalità, si rimarca però «l'esigenza di salvaguardare l'autonomia organizzativa di Comuni e Città metropolitane»: per questo Anci richiederà che le indicazioni ministeriali siano adottate previo accordo in Conferenza unificata. In particolare, desta qualche perplessità la previsione per la quale i nuovi profili professionali saranno «individuati dalla contrattazione collettiva». L'autonomia degli enti, infatti, passa anche attraverso la libertà di definire liberamente i profili professionali necessari allo svolgimento delle proprie funzioni e dalla programmazione dei fabbisogni di personale.

Il documento rivela poi qualche timore sull'avvio del Portale unico del reclutamento, che il Pnrr-2 colloca nel Dlgs 165/2001 introducendovi l'articolo 35-ter. Destinato a una prima operatività per le p.a. centrali fin da luglio, esso verrà esteso a quelle locali dall'autunno: entro il 31 ottobre, previo accordo in Conferenza unificata, un decreto ministeriale dovrà definirne le modalità di utilizzo per queste ultime. Il rischio è che ne derivi un aggravio nelle procedure di reclutamento: per questo la richiesta avanzata fin d'ora dall'Associazione è che le modalità di utilizzo del Portale «siano configurate come facoltative per Comuni e Città metropolitane».

Altro tema caldo, le regole per lo svolgimento delle procedure di reclutamento: il Pnrr-2 ha abrogato l'articolo 10 del Dl 44/2021, che ha dato il via alle procedure digitali e informatiche, e lo ha trasfuso, pressocché immutato, nel nuovo articolo 35-quater del Tupi. Confermato il giudizio positivo sulla semplificazione dei concorsi, Anci torna a sottolineare l'esigenza di maggiore chiarezza sulla compatibilità di tali modalità (con prove da remoto o soluzioni hardware e software onerose per gli enti) con i bilanci delle p.a. locali.

La nota pone quindi nel mirino l'articolo 6 del Dl 36/2022. Esso ritocca l'articolo 30 del Tupi sulla mobilità orizzontale, disponendo innanzitutto che le procedure di mobilità siano pubblicate, fin dal 1° luglio, sul Portale unico. A preoccupare maggiormente l'Anci, però, sono le nuove disposizioni su comandi e distacchi, correlate alla mobilità.

Pur apprezzando alcuni miglioramenti rispetto alla bozza del decreto su richiesta della stessa Associazione (come l'esclusione delle Unioni di comuni dalle novità), la nota rileva che va chiarito quali siano i comandi o distacchi obbligatori, in quanto «previsti da disposizioni di legge», che sfuggono alle nuove regole; inoltre, si ritiene sia complicato subordinare i comandi alle procedure di mobilità, in quanto spesso le due soluzioni nascono da esigenze di natura e durata diverse, rendendole non necessariamente concorrenti.

In aggiunta, il tetto posto agli istituti di cui sopra, fissato nel «25% dei posti non coperti», oltre a non essere chiaro cosa indichi la locuzione, sembra inapplicabile nei tantissimi Comuni con meno di 5.000 abitanti, nei quali la dotazione organica è ridottissima, col rischio di impedire alla radice l'utilizzo di un istituto talvolta prezioso.

L'Anci nota anche che l'introduzione di percorsi facilitati per l'inquadramento in ruolo del personale distaccato o comandato, senza nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, appare da un lato inconciliabile con l'istituto del distacco (in quanto attivato anche nell'interesse dell'ente distaccante) e dall'altro una ripetizione della norma dell'articolo 30 comma 2-bis del Tupi, che già prevede che l'immissione per mobilità del personale in comando sia prioritaria.

La nota chiude apprezzando le novità relative alle nuove misure per l'attuazione del Pnrr, alla proroga del Piao, e preannuncia che l'Associazione chiederà che sia allargato anche alle Città metropolitane l'ampliamento dei limiti finanziari per le assunzioni a termine legate al Piano nazionale, e che sia prevista l'estensione delle deroghe alla spesa correlata alle stesse assunzioni anche al tetto 2016 al trattamento accessorio.

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