Progettazione

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, il 29 ottobre addio alle vecchie regole: si apre l'era del «Minicodice»

Con l'entrata in vigore del Dm 3 settembre, le attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi e prive di regola tecnica dovranno essere progettate con il Codice

di Mariagrazia Barletta

Va in pensione il decreto 10 maggio 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Dopo 24 anni, il 29 ottobre, il Dm viene sostituito dal tris di decreti emanati all'incirca un anno fa per regolare la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dm 2 settembre 2021), introdurre un processo di qualificazione per i tecnici manutentori (Dm 1° settembre 2021) e rinnovare le norme per la progettazione delle misure di prevenzione e protezione (Dm 3 settembre 2021). Il Dm 3 settembre, detto anche «Mini-codice», è l'ultimo dei tre decreti ad andare in vigore e con la sua operatività sancirà anche l'abrogazione totale del Dm del 1998. La transizione sarà completata il 29 ottobre prossimo, data in cui il Dm 3 settembre andrà in vigore. Al momento, e salvo ulteriori proroghe, manca solo l'ultimo tassello dell'obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori, messo in stand-by per un ulteriore anno.

L'invio in soffitta del Dm 10 marzo 1998 non è l'unica grande novità: la sua abrogazione ha infatti come effetto l'ampliamento del raggio d'azione del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), una normativa semi-prestazionale, flessibile ma anche molto più complessa da applicare e che presuppone un importante bagaglio di conoscenze ed esperienza da parte dei tecnici che la utilizzano. A determinare l'espansione del Codice è l'articolo 3 del Dm settembre 2021, che ne impone l'utilizzo per tutti i luoghi di lavoro che non sono classificabili a basso rischio d'incendio e sono privi di una regola tecnica.

Il Minicodice - va ricordato - definisce a basso rischio i luoghi di lavoro che non sono soggetti al controllo dei Vigili del fuoco e che sono privi di regola tecnica verticale, rispondenti a sei requisiti: affollamento entro i 100 occupanti, superficie lorda non superiore a mille mq, piani situati a quote comprese tra -5 e 24 m, assenza di quantità significative di materiali combustibili, nonché di sostanze o miscele pericolose, e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Più nel dettaglio, una nota precisa che i materiali combustibili si considerano in quantità significative quando il carico d'incendio specifico supera i 900 MJ/mq. Quando queste condizioni non si verificano, per individuare le misure da attuare bisogna applicare il Codice di prevenzione incendi.

Non solo, va considerato anche che la valutazione del rischio ha un valore primario. Dunque, se un'attività rispecchia i canoni normativi che posizionano il luogo di lavoro tra quelli a basso rischio, non è detto che effettivamente quel luogo di lavoro abbia un rischio d'incendio basso. Sarà la valutazione del rischio, in base alle peculiarità di quel luogo di lavoro, ad avere l'ultima parola. In altri termini, la valutazione del rischio incendi deve comunque confermare il posizionamento tra le attività a basso rischio. Se non c'è la conferma si applica il Codice di prevenzione incendi.

Con l'entrata in vigore del Dm 3 settembre, in generale, le attività sottoposte alle procedure di prevenzione incendi e prive di regola tecnica dovranno essere progettate con il Codice. Questo enunciato deve far riflettere, perché il cambiamento riguarderà molte attività. Bisogna individuarle incrociando l'elenco contenuto nell'Allegato I al Dpr 151 del 2011 con il campo di applicazione di regole verticali. Il cambiamento riguarderà molte attività, che saranno dunque sottoposte al Codice, come: i musei oltre i 400 mq (non inseriti in edifici tutelati); i condhotel, gli studentati, i dormitori e le case di riposo per anziani autosufficienti, con oltre 25 posti letto; le palestre, i bowling, le sale bingo, le sale giochi e quelle per scommesse, con capienza superiore a 100 persone o superficie lorda al chiuso maggiore di 200 mq.

E poi ci sono i luoghi di lavoro che ospitano attività cosiddette «energetiche» elencate nell'allegato al Dpr 151, come i gruppi elettrogeni, gli impianti termici per la produzione di calore, i serbatoi di Gpl e le macchine elettriche fisse. All'attività «energetica» si applicherà la specifica regola tecnica, mentre la restante parte del luogo di lavoro sarà valutata secondo le disposizioni del Codice (o in base alla specifica Rtv, se esistente).

Il passaggio dalla vecchia normativa al Codice non sarà indolore per i datori di lavoro, che devono rielaborare la valutazione del rischio e applicare la nuova normativa ogni volta che si verificano modifiche al processo produttivo, all'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica. Soprattutto, le variazioni normative comportano la rielaborazione del documento di valutazione dei rischi (si vedano a riguardo le considerazioni di Adriano Maggi, responsabile del servizio di prevenzione e protezione della direzione generale dell'Inail).

Anche l'applicazione delle norme semplificate del «Minicodice» comporta degli adeguamenti, soprattutto per ciò che attiene alla progettazione inclusiva. «In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile l'esodo orizzontale verso un luogo sicuro o uno spazio calmo». È quanto prescrive il Dm 3 settembre 2021 anche per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio d'incendio. Laddove la normativa sull'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche richiede requisiti di accessibilità, la presenza di persone con disabilità non può che essere considerata non occasionale e allora bisogna prevedere l'esodo orizzontale o uno spazio calmo.

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