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Le novità della legge di bilancio per l'organo di revisione

di Patrizio Battisti (*) - Rubrica a cura di Ancrel

L'attività legislativa che si concretizza a fine anno con l'approvazione della legge di bilancio e il consueto decreto Milleproroghe obbliga gli organi di revisione a rivedere la pianificazione del proprio lavoro e aggiornare l'agenda dei controlli e verifiche. Scorrendo velocemente le norme inserite nella legge 29 dicembre 2022 n. 197, facendo riferimento a quelle che hanno un particolare interesse per il settore degli enti locali, abbiamo cercato d'individuare le disposizioni che riguardano l'attività dell'organo di revisione.
Le tematiche relative agli enti locali sono state riassunte in un documento messo a disposizione di Anci-Ifel e pubblicato su questo giornale (G. Debenedetto il 10 gennaio 2023) a cui rimandiamo il lettore per un approfondimento di carattere generale.

L'impatto sul parere al bilancio di previsione
Sicuramente la norma che maggiormente influenza l'agenda dell'organo di revisione è quella prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 775 che dispone la proroga al 30 aprile 2023 dell'approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2023/2025. Agli enti locali viene concesso più tempo per l'elaborazione del documento di programmazione per consentire loro di poter applicare, già in fase di preventivo, una quota dell'avanzo libero che scaturisce dal rendiconto 2022 (anch'esso in scadenza il 30 aprile). Una disposizione che deroga quanto previsto dal Tuel all'articolo 187, comma 2 che consente, dopo l'approvazione del rendiconto, di applicare l'avanzo libero mediante l'approvazione di una variazione al bilancio di previsione. La legge di bilancio consente invece per l'annualità 2023 di applicare l'avanzo libero già in sede di bilancio di previsione e senza tener conto dell'ordine di priorità previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 187 del Tuel.
A dire il vero questa disposizione non ha il carattere della novità poiché riprende quanto previsto lo scorso anno dall'articolo 40, comma 4, del Dl 50 del 2022.
Anche la disposizione inserita dall'articolo 1, comma 782, con l'intento di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali degli enti locali, deroga quanto previsto dal Tuel riproponendo l'innalzamento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti. A tal proposito rammentiamo che gli organi di revisione dovranno in questo caso verificare che l'ente abbia adottato la delibera di giunta prevista dall'articolo 222 del Tuel.
Con riferimento alle novità che incidono sulla gestione delle risorse, al di là del finanziamento di vecchi e nuovi fondi e trasferimenti, tra cui segnaliamo l'incremento del fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 774, l'organo di revisione dovrà avere cura di verificare se l'ente nel gettito stimato ai fini Imu ha tenuto conto delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 81-82 relativamente all'esenzione sugli immobili occupati abusivamente nonché della possibilità di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo di 10 euro per notte prevista dall'articolo 1, comma 787 nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti.
Nel comparto delle uscite del bilancio di previsione, per la verifica della congruità della spesa, l'organo di revisione, oltre a tener conto delle varie disposizioni previste per il contenimento dei costi energetici (articolo 1, comma 16 e comma 29) dovrà verificare, relativamente alle spese di personale, l'inserimento in bilancio dei maggiori costi introdotti dall'articolo 1, commi 330-331 che prevedono un incremento per la contrattazione collettiva nazionale di cui dovrà farsi carico l'ente locale così come previsto dall'articolo 1, comma 332.
Gli organi di revisione degli enti locali in dissesto dovranno verificare se l'ente ha tenuto conto di quanto riportato dall'articolo 1, commi 789 che attribuisce alla gestione ordinaria e non più all'Osl il rimborso delle anticipazioni di liquidità ricevute dalla Cassa depositi e prestiti.

Gli impatti sulla relazione al rendiconto
Le norme che avranno una maggiore influenza sul rendiconto e sulla gestione dei residui sono quelle che attengono alle disposizioni approvate in termini di cancellazione parziale dei ruoli fino a 1000 euro di cui all'articolo 1, commi 227/230, nonché la definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi 186/205) e dei carichi iscritti a ruolo (articolo 1, commi 231/252).
L'organo di revisione dovrà verificare gli impatti in termini economici di tali definizioni, lo stralcio dei residui dalla contabilità dell'ente e la contestuale riduzione del Fcde nonché la possibilità di ripianare, in cinque esercizi, l'eventuale disavanzo o maggior disavanzo determinato dalla cancellazione dei residui attivi a seguito dell'applicazione dello stralcio parziale delle vecchie cartelle fino a mille euro (comma 252) nonché della definizione agevolata dei carichi a ruolo fino al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 251).
Sempre in tema di rendiconto è da segnalare quanto riportato dall'articolo 1, commi 822-823 relativamente alla possibilità di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione per spese diverse da quelle a cui erano destinate, con l'obbligo però di attenersi all'elenco delle spese individuate nel suddetto comma. In merito l'organo di revisione dovrà verificare che l'ente abbia comunicato tale decisione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato tali somme.

La cancellazione dei ruoli e l'eventuale parere dell'organo di revisione
Con riferimento a quanto previsto dall'applicazione della norma che consente la cancellazione dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione di valore fino a 1000 euro relativi al periodo che intercorre dal 2000 al 2015 e opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, il comma 229 ha previsto che gli enti locali possano stabilire di non applicare tale disposizione con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il comma 229 si applica anche allo stralcio limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi gli interessi semestrali di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689-1981 e gli interessi di mora delle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al Dlgs 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e sempre di valore sino a 1000 euro relative al periodo che intercorre dal 2000 al 2015.
A tal proposito segnaliamo l'interpretazione fornita da Anci-Ifel sulla necessità di adottare, entro il 31 gennaio 2023, una delibera consiliare con valenza regolamentare, fornendo uno schema di deliberazione, per gli enti che decidano di inibire l'annullamento automatico delle vecchie cartelle.
Laddove l'ente locale faccia propria l'interpretazione di Ifel e propenda per l'adozione di un atto di natura regolamentare da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, di fatto rende applicabile l'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7 del Tuel che prevede l'emissione da parte dell'organo di revisione di un proprio parere sulla proposta delibera consiliare.
Stesso discorso, così come chiarisce Ifel, nel caso l'ente intenda dare applicazione alla definizione delle proprie controversie tributarie (articolo 1, commi 186/205) dovrà farlo mediante l'approvazione di uno specifico regolamento comunale ma in questo caso i tempi sono meno tempestivi poiché l'ente è chiamato ad adottare tale atto entro il 31 marzo 2023.

(*) Odcec Tivoli - Esecutivo Nazionale Ancrel