Urbanistica

Cessioni successive, regime degli oneri finanziari caso per caso

Come gestire il riaddebito al committente

di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli

L'ipotesi più complicata è quella in cui – in particolare nello sconto in fattura – l'esecutore dell'opera fa sì che sia il committente a sostenere l'onere finanziario che l'esecutore stesso sosterrà per la successiva cessione del credito. Qui, in assenza di qualunque indicazione da parte delle Entrate, si è assistito nella pratica ai comportamenti più disparati. Ci sono prestatori d'opera che hanno considerato questo costo come un onere generale d'impresa ed hanno richiesto al cliente un corrispettivo che tenesse conto, nel complesso ed indirettamente, anche di questo onere. Si tratta di un comportamento che è spesso incompatibile con l'asseverazione di congruità delle spese, tanto è vero che è frequente incontrarlo sul bonus facciate e sui bonus minori per lavori realizzati e pagati sino a novembre 2022 (prima del decreto Antifrodi). In questo caso il corrispettivo (ossia il ricavo) è unico, indistinto, ed è stato assoggettato nel complesso all'aliquota Iva propria dell'intervento.

In altri casi, la componente finanziaria (in base ad apposita clausola contrattuale) è stata invece esplicitata e considerata quale operazione accessoria all'operazione principale (l'intervento agevolato), assoggettandola alla medesima aliquota dell'intervento (articolo 12, comma 2 Dpr n. 633/72), avvisando il cliente che l'importo in questione non poteva rientrare tra le spese agevolate.Forse il comportamento più frequente è quello di chi ha considerato il ribaltamento degli oneri finanziari come operazione esente in sintonia con la risposta n. 369/2021 (fuori dal pro rata come sopra specificato), estendendo "a valle" lo stesso trattamento subìto "a monte", come fa il mandatario con il proprio mandante (articolo 3, comma 3 Dpr n. 633/72). In effetti, il concetto di mandato (con o senza rappresentanza) è stato più volte richiamato dalla stessa Agenzia proprio con riferimento alle prestazioni tecniche nel superbonus (risposte ad interpello n. 254/2021, 261/2021, 480/2021 e 623/2021), per cui riteniamo che non sia impossibile che anche l'operazione finanziaria sia stata veicolata dal fornitore (o dal general contractor) per conto del cliente.

La particolarità della risposta ad interpello n. 243/2022 sta nel fatto che il soggetto che ribalta l'onere finanziario è un professionista che ha accettato di consentire lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto per il rilascio del visto di conformità. L'Agenzia (piuttosto sbrigativamente) conclude che anche «l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per l'attualizzazione del credito ricevuto» rientri tra i compensi di cui all'articolo 54 Tuir e, ai fini Iva, vada assoggettato ad aliquota ordinaria. Riteniamo che la risposta sia da contestualizzare al caso concreto (la componente finanziaria costituisce reddito di lavoro autonomo solo se ricondotta a compenso, anche in base al comma 2 dell'articolo 6 Tuir, altrimenti non è soggetta ad imposizione) e non possa essere generalizzata, tale e quale, al mondo delle imprese e alle varie ipotesi sopra individuate, peraltro con comportamenti ampiamente diffusi in questi mesi. L'analisi delle singole situazioni va approfondita partendo dalle indicazioni contrattuali, dalla volontà evidenziata dalle parti e dal singolo caso concreto: solo in questo modo potrà essere individuato il corretto trattamento applicabile.

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