Fisco e contabilità

Corte conti, ok allo scontrino fiscale per giustificare le spese economali al posto della fattura

L'indicazione arriva da una sentenza della Sezione giurisdizionale del Molise

di Marco Rossi

Lo scontrino fiscale costituisce documento idoneo a giustificare le spese economali in luogo della vera e propria fattura. É questa l'importante indicazione che arriva dalla sentenza n. 39/2021 della Sezione giurisdizionale del Molise della Corte dei conti, nell'ambito di un giudizio di conto per la verifica della gestione dell'economato, a seguito della presentazione del conto giudiziale.

La questione non è banale in quanto, sovente, soprattutto per importi contenuti (a maggior ragione dopo l'avvento della fatturazione elettronica), si ricorre più frequentemente agli scontrini per documentare le spese economali sostenute dagli enti, anche perché l'utilizzo dello strumento della fattura comporterebbe l'attivazione del meccanismo dello split payment, con le conseguenti complicazioni a livello procedurale.

Nel caso di specie, esaminato dalla pronuncia, ha contribuito positivamente anche una coerente previsione regolamentare, secondo la quale «il pagamento deve essere documentato, di norma, con fattura quietanzata, oppure mediante altro documento fiscalmente idoneo».

Ai fini dell'idoneità, però, è indispensabile che la documentazione permetta di ricostruire compiutamente l'acquisto, quanto al bene acquistato, al soggetto acquirente e al prezzo pagato, allo scopo di rappresentare gli elementi dell'operazione effettuata.

Sul piano più squisitamente fiscale, a corroborare il ragionamento svolto dalla magistratura contabile, ha concorso la circostanza che la fattura, pur costituendo modalità ordinaria di documentazione degli approvvigionamenti (per le pubbliche amministrazioni), non rappresenta tradizionalmente l'unico ed esclusivo documento «fiscalmente idoneo», ovvero conforme alla normativa tributaria.

Del resto, proprio l'Amministrazione finanziaria, nel formulare chiarimenti in materia di applicazione del meccanismo del cosiddetto split payment, ha da tempo confermato che le «piccole spese dell'Ente pubblico» possono –al ricorrere delle comuni condizioni di legge – essere «certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale … o dello scontrino fiscale …». In tal senso, è esplicitamente citata la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, la quale precisa ed afferma, infatti, che «devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es., piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio … dello scontrino fiscale … ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi».

Nel giudizio di conto svolto, gli agenti contabili hanno prodotto documentazione fiscale che, in molti casi, reca l'analitica descrizione della merce, mentre in altri all'identificazione dell'acquirente può agevolmente risalirsi mediante il riferimento alle autorizzazioni che corredano gli acquisti.

Di conseguenza, sulla base di tale percorso logico-argomentativo, la Sezione giurisdizionale ha pronunciato il discarico dell'agente contabile, anche ricorrendo a un approccio presuntivo, fondato sull'incrocio dei dati risultanti dai contenuti, pur minimali, degli scontrini fiscali e delle domande e/o autorizzazioni all'acquisto provenienti dal competente ufficio, tenuto altresì conto della compatibilità (sovente riscontrabile) del bene richiesto e/o autorizzato con la tipologia merceologica trattata dall'esercizio commerciale che ha rilasciato il documento fiscale e del prezzo pagato.

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