Fisco e contabilità

Consolidato 2021, Comuni alla prova delle novità al debutto quest'anno

Entrano in campo per la prima volta le modifiche del 13° correttivo Arconet

di Andrea Biekar

Entro il 30 settembre gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono deliberare il bilancio consolidato 2021. Il rispetto del termine è fondamentale per non incorrere nel divieto di assunzioni previsto dall' articolo 9, comma 1-quinquies, del Dlgs 113/2016 (derogato solo per quelle a tempo determinato Pnrr). La questione è stata confermata dalla sentenza 11 maggio 2020 n. 41, pronunciata dalla Corte dei conti Marche (Nt+ Enti locali & edilizia del 20 maggio 2020).

Nel bilancio consolidato 2021 entrano in campo per la prima volta le modifiche del 13° correttivo Arconet. Innanzitutto, dovranno essere adottati i nuovi schemi di Patrimonio Netto (la colonna 2020 potrà essere valorizzata, soltanto a livello di totale, così come avvenuto per il rendiconto 2021). Cambia, poi, l'esposizione del Patrimonio netto e del Risultato di esercizio di terzi: non saranno più indicati solo come "di cui" del Patrimonio Netto e Risultato di esercizio consolidato ma come dati a sé stanti. In altri termini, con il bilancio consolidato 2021, si avrà chiara rappresentazione dei valori del gruppo consolidato, della quota riferibile a terzi (soci di società controllate non al 100%),del Patrimonio netto e del risultato di esercizio consolidato.

Per gestire l'adempimento senza affanni è necessaria una buona programmazione. In primis occorre tener conto della tempistica necessaria per la regolare convocazione del consiglio. Fondamentale è, poi, verificare la disponibilità di tutti i documenti e dei dati necessari alle operazioni di consolidamento (bilanci approvati degli organismi da consolidare e dichiarazioni relative ai rapporti infragruppo). Si potrà iniziare dagli elementi relativi all'ente capogruppo: dovranno essere considerati Stato Patrimoniale e Conto Economico nella loro ultima versione (modifiche post allineamento con i risultati della certificazione Covid 21). Per quanto riguarda accertamenti ed impegni si dovrà far riferimento a tutti quelli di competenza, indipendentemente dal loro pagamento o meno. È utile annotare l'eventuale presenza di Iva in quanto le successive operazioni di elisione dovranno tener conto dell'imponibile, così da avere dati omogenei con i soggetti consolidati. Per quanto riguarda i crediti e debiti, è possibile far riferimento ai residui attivi e passivi o meglio ancora agli importi già asseverati in occasione del rendiconto nella certificazione crediti e debiti con gli organismi partecipati. In base al principio contabile tutti i rapporti intercorsi vanno censiti e, quindi, non solo quelli oggetto di contratti di servizio o comprovati da fatture elettroniche. A titolo esemplificativo dovranno emergere: dividendi distribuiti, trasferimenti di beni mobili o immobili, accertamenti tributari o sanzioni del codice della strada, rimborsi spese personale.

Prima di procedere alle scritture di elisione dei rapporti infragruppo si dovrà effettuare il consolidamento dei bilanci dei soggetti del perimetro di consolidamento. È una fase complessa per il ritardo nell'approvazione dei bilanci di esercizio, in quanto la forma utilizzata, sia quella semplificata sia il modello ordinario, risulta difforme dagli schemi del Dlgs 118/2011 e i criteri di valutazione adottati dalle società, a volte non sono previsti per gli enti locali. I postulati da tener presente sono «uniformità ed omogeneità». Una volta consolidati tutti i bilanci, con il metodo integrale per le controllate e proporzionale per le partecipate, si potrà procedere alle scritture di rettifica per eliminare le operazioni infragruppo.

Durante quest'ultime dovranno essere verificate le dichiarazioni fornite dai soggetti consolidati e saranno rilevate le eventuali differenze da consolidamento. Alcune possono dipendere dalla diversità dei principi contabili adottati (per esempio imputazione utenze dell'ultima parte dell'esercizio), altre potranno essere riferibili all'Iva sulle operazioni. Ulteriori differenze possono essere relazionate ad operazioni contabilizzate soltanto da un soggetto del perimetro (in questo caso il principio raccomanda di prendere in considerazione quanto contabilizzato dalla capogruppo).

Il processo si chiude con le rettifiche finali.

Dal bilancio della capogruppo andranno elisi tutti i valori delle partecipate e controllate inserite nel perimetro di consolidamento e contemporaneamente saranno eliminati tutti i patrimoni netti (senza risultato di esercizio) dei soggetti consolidati. Come ultima operazione dovrà essere imputata la differenza, da consolidamento finale o come aumento della nuova «riserva risultato economico esercizi precedenti», ogni volta che il valore della partecipata per la capogruppo risulti inferiore al Patrimonio Netto eliso. In caso contrario, poiché spesso tale differenza non trova allocazione in una specifica voce degli elementi attivi dello stato patrimoniale delle società, viene iscritta nella voce altre immobilizzazioni immateriali.

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