Fisco e contabilità

Pnrr, decisioni del Collegio concomitante impugnabili - Arriva anche la conferma della Consulta

Rinviabili alle Sezioni Riunite tutti gli atti del controllo «purché rientranti nella "materia della contabilità pubblica"»

di Ettore Jorio

Certo è che le delibere nn. 17 e 18 adottate il 26 aprile scorso dal Collegio del controllo concomitante per l'attuazione del Pnrr della Corte dei conti stanno impegnando seriamente il Governo in eccezioni, però più che merito che di diritto, e di conseguenza occupando pagine sulla stampa nazionale, a sostegno di entrambe le tesi (si vedano NT+ Enti locali & Edilizia del 10 e 12 maggio).

La "protesta" e il tentativo di "riconciliazione"
Le contestazioni mosse dal ministro Fitto, all'indomani della loro adozione (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 9 maggio), hanno soprattutto riguardato la modalità di esercizio dell'organo deliberante e la messa in dubbio della rilevanza esterna delle sue "relazioni". Ciò in quanto produttive di effetti negativi tali da compromettere i rapporti con la Commissione Ue, in termini di mancato conseguimento della milestone europea, con conseguenti rilievi inibitori dei finanziamenti Pnrr, quantomeno in relazione alla rete distributiva dell'idrogeno e delle centraline elettriche (si veda NT+ Enti locali & Edilizia 10 maggio).
A tutto questo ha fatto seguito una nota dell'associazione di magistrati della Corte dei conti (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 9 maggio) e diversi interventi tecnici alcuni dei quali a sostegno dell'operato del Collegio concomitante (si veda NT+ Enti locali Edilizia del 10 e 12 maggio).

L'impugnazione è l'unico dei rimedi percorribili
Prescindendo dalle ragioni in palio, è appena il caso di precisare - seppure ribadendo qui i convincimenti critici sulla ordinaria attività, a rilevanza esterna, riconosciuta a un siffatto Collegio deliberante - che il Governo, piuttosto che intervenire così come ha fatto sulla stampa, avrebbe fatto bene a impugnare le delibere contestate avanti le Sezioni Riunite (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 9 maggio). Avrebbe avuto titolo a farlo e conseguire, verosimilmente, il preteso successo. Un esito, questo, da potere ancora fare valere positivamente, nell'eventualità, anche in sede di Commissione Ue, con naturale dissolvenza delle critiche mosse dal Collegio, incidenti negativamente sugli step assegnati dall'Unione Europea. Con questo, avrebbe già potuto godere soprattutto del conseguente parziale sgravio dal dovere comminare le invocate sanzioni a carico della dirigenza a causa dei comunque eccepiti ritardi procedurali accumulati e delle inadempienze relative alla programmazione interna.

Le condizioni per ricorrere (e vincere) ci sono tutte
Le delibere adottate dal Collegio concomitante, da considerarsi una mera diramazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, costituiscono infatti una fonte sulla quale ci sarebbe tanto da dire e obiettare in senso critico. L'incerta legittima titolarità ed esistenza dell'organo emittente, il percorso frequentato, l'assoluta assenza di contraddittorio e di adunanza pubblica rappresentano dei vulnus insanabili, tali da caducare il valore e contenuto delle delibere "imputate" dal Governo di incompetenza e di generazione di danni alla collettività nazionale.
Del resto, le pronunce cui riferirsi per appellare le due delibere dell'organo più singolare per antonomasia nell'ordinamento dei controlli, ci sono e come. Ben lungi dall'essere considerate il prodotto dell'esercizio di una funzione pubblica, le ragioni della loro impugnabilità sono rinvenibili in alcune sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede giurisdizionale (su tutte: nr. 16, 17/2019, nr. 5/2021 e 13/2022). Tutte riconducibili a pronunce delle Sezioni regionali di controllo per le Marche e a competenze di controllo che, ancorché non esercitate della omologa Sezione toscana, comportano – per il principio del parallelismo tra controllo e giurisdizione – il sindacato centrale delle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale.

... anche la Consulta ne sancisce la percorribilità
A tutto questo è da aggiungere quanto di (molto) recente sancito, a chiare lettere e con conclusioni di pregio, nella sentenza della Corte costituzionale n. 89 dell'8 maggio 2023 (red. Antonini) che ha ritenuto, comunque, rimettibili al gravame avanti le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, tutti gli atti del controllo (regionale e centrale) «purché rientranti nella "materia della contabilità pubblica"». Ciò a primaria conferma della sentenza n. 16/2019 delle Sezioni riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, della Magistratura contabile.
Sul tema, c'è da attendersi che la diatriba non finisca qui per le diverse e brutte pieghe che ha assunto. Solo il giudice che è a Berlino può dirimerla.

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