Urbanistica

Sanatoria edilizia, attendibili le dichiarazioni di atto notorio sull'epoca di un manufatto

Il Comune - dice il Consiglio di Stato - deve fornire adeguata prova contraria alle dichiarazioni del proprietario per negare la regolarizzazione

di Massimo Frontera

Nel caso in cui il proprietario di un immobile realizzato senza titolo edilizio, al fine di dimostrare l'epoca di realizzazione del manufatto, depositi in giudizio dichiarazioni sostitutive rilasciate da terzi e l'Amministrazione non abbia offerto validi elementi probatori contrari, le dichiarazioni sostitutive possono essere considerate attendibili. Questa la conclusione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella pronuncia pubblicata lo scorso 21 febbraio (n.1222/2022), con la quale ha accolto l'appello della proprietaria di un manufatto edilizio realizzato senza titolo nel territorio del comune laziale di Arce (Frosinone), in area agricola e senza autorizzazione sismica.

Il contenzioso nasce dalla mancata concessione di sanatoria di un garage in muratura (realizzato in assenza dell'autorizzazione sismica), della cui esistenza precedente al 1967 si fornivano esclusivamente «tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese da soggetti tutti perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi (che avevano attestato l'esistenza del garage in epoca precedente al 1 gennaio 1967)». Il Comune non ha ritenuto soddisfacente le pezze d'appoggio del proprietario circa l'epoca del manufatto e ha ordinato la demolizione, contestando anche la mancata presentazione dell'autorizzazione edilizia.

Mentre il Tar Lazio non ha accolto il ricorso, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto fondato l'appello (concedendo precedentemente la sospensiva dell'ordinanza di demolizione). Oltre ad accogliere l'appello contro l'incompetenza del Comune a contestare la mancanza dell'autorizzazione sismica, Palazzo Spada ha accolto l'appello anche contro «l'omesso previo annullamento del titolo edilizio consistente nel permesso di costruire in sanatoria n.2/2017» presentato dal proprietario.

La Sezione ha preventivamente ricordato che «l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell'immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l'abuso, mentre solo la deduzione da parte di quest'ultimo di concreti elementi di riscontro trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione». Circa le tre dichiarazioni sostitutive di atto notorio che attestavano che il manufatto risaliva al 1962, il Consiglio di Stato ha affermato che «non ha motivi per considerare inattendibili». E ha annullato il provvedimento del comune, dal momento che quest'ultimo non ha fornito prova contraria alle dichiarazioni del proprietario, limitandosi ad affermare (sulla base di cartografia Igm) che il manufatto risultava esistente alla data del 26 giugno 1975 e non ancora esistente alla data 30 agosto 1954.

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