Fisco e contabilità

Trattamento accessorio, partecipate e contributi pubblici: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

TRATTAMENTO ACCESSORIO E PNRR
Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell'ambito del Pnrr, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs. 175/2016. Il trattamento accessorio in questione, peraltro, dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 116/2022

SOCIETÀ PARTECIPATE E PRESUPPOSTI
Deve escludersi che la mera integrazione dello statuto di un ente locale, con l'inserimento di una nuova finalità istituzionale, possa dirsi sufficiente a configurare il cosiddetto «vincolo di scopo», prescritto dall'articolo 4 del Dlgs 175/2016. Infatti, le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 4, costituiscono norme espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (articolo. 117, terzo comma, della Costituzione) e come tali non derogabili né da una legge regionale né tanto meno da una modifica statuaria dell'ente locale. Inoltre, la partecipazione minoritaria (anche pulviscolare) ad una società in house esige nell'ente partecipante il controllo analogo congiunto, poiché tale controllo sulla partecipata costituisce il presupposto per ritenere sussistente «la stretta necessarietà dell'acquisizione societaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali» di cui all'articolo 4, comma 1, del Dlgs 175/2016: solo in tal caso l'ente potrebbe incidere sulle scelte strategiche della società e procedere all'affidamento diretto del servizio (o altro) alla società in house.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Parere n. 110/2022

CONTRIBUTI PUBBLICI E GIURISDIZIONE CORTE CONTI
Negli orientamenti della magistratura contabile è dibattuta la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di finanziamenti pubblici indebitamente erogati a soggetti privati o comunque da questi ultimi utilizzati male o distratti; questione in linea generale risolta attraverso la ricerca di un criterio di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti, di regola ravvisato soltanto laddove i privati, non stabilmente inseriti pubblica amministrazione, partecipino ad un'attività volta al perseguimento di fini pubblici non latamente intesi, ma istituzionali, alla cui realizzazione essi concorrano con la Pa. In tali casi, si è affermata la giurisdizione contabile quando la non spettanza, la distrazione o la cattiva utilizzazione dei fondi pubblici destinati ad un determinato scopo arrecano un evidente danno patrimoniale all'ente pubblico erogatore, che si veda privato delle utilità che sarebbero derivate da un corretto uso dei fondi stessi.
Sezione giurisdizionale dell'Umbria - Sentenza n. 61/2022

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