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AIA, nozione di modifica sostanziale

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di Eugenio Fidelbo

Autorizzazione integrata ambientale – Modifica sostanziale – Proroga del periodo di messa in discarica dei rifiuti

Massime

1.       L’articolo 3, n. 9), direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), deve essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale, non costituisce una «modifica sostanziale» ai sensi di tale disposizione.

Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. IV, 2 giugno 2022, causa C-43/21, FCC Česká republika

 

Commento

Con la sentenza in commento, resa a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte suprema amministrativa della Repubblica ceca (Nejvyšší správní soud), la Corte si pronuncia per la prima volta sulla portata della nozione di «modifica sostanziale» di cui all’art. 3, n. 9) della Direttiva 2010/75/UE.

La vicenda trae origine dal ricorso amministrativo esperito da un ente territoriale e da una associazione ambientalista, avverso il provvedimento con cui è stata disposta la proroga dell’autorizzazione integrata prevista dalla Direttiva 2010/75/UE, in precedenza rilasciata in favore del gestore di una discarica. L’autorità competente a conoscere di  tale ricorso amministrativo (il Ministero dell’ambiente della Repubblica ceca) lo ha rigettato per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti che non avevano partecipato al procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata. Questi ultimi hanno impugnato tale decisione innanzi al giudice amministrativo di prima istanza, che ha accolto il ricorso sulla base del fatto che si trattava di «modifica sostanziale» dell’autorizzazione: in quanto tale, ai sensi della legge di recepimento e della stessa direttiva (art. 24, par. 1, lett. b), idonea a legittimare la più ampia partecipazione procedimentale.

In sede di giudizio di impugnazione attivato dal gestore della discarica, è stata rimessa alla Corte di Giustizia la questione interpretativa avente ad oggetto la portata della nozione di «modifica sostanziale» di cui all’art. 3, par. 9, della direttiva 2010/75. In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto se tale fattispecie fosse integrata dal mero «prolungamento della durata dello sversamento di rifiuti senza contestuale modifica delle dimensioni massime approvate della discarica o della sua possibile capacità totale».

In sostanza, nel caso di specie, la qualifica di «modifica sostanziale» viene in rilievo ai fini dell’applicazione delle ampie garanzie partecipative previste in favore del pubblico interessato dagli artt. 24 e 25 direttiva 2010/75 e corrispondenti ai tre pilastri della Convenzione di Århus (accesso alle informazioni, partecipazione al procedimento e accesso alla giustizia).

La Corte ha innanzitutto rilevato che una modifica può essere qualificata come «sostanziale» ove ricorrano due condizioni cumulative: la prima relativa al contenuto della modifica e la seconda alle sue potenziali conseguenze.

Quanto alla prima condizione, il carattere «sostanziale» della modifica si estrinseca, alternativamente, con riferimento alle «caratteristiche», al «funzionamento» o al «potenziamento di un’installazione o di un impianto». Ebbene, secondo la Corte, la mera proroga dell’efficacia dell’autorizzazione non incide su nessuno di tali aspetti dell’impianto.

Essa, innanzitutto, non modificando, di per sé, il perimetro dell’impianto né la capacità di stoccaggio come prevista nell’autorizzazione iniziale, non costituisce un «potenziamento» dell’impianto. Peraltro, prosegue la Corte, la proroga non si connota nemmeno come «modifica […] di un’installazione o di un impianto»: tra le «attività industriali che causano inquinamento», oggetto della direttiva 2010/75, non risulta la sola proroga del periodo di messa in discarica.

In secondo luogo, la mera proroga della durata della messa in discarica non modifica neppure il funzionamento o le caratteristiche della discarica. Nessuna disposizione della direttiva 2010/75 menziona infatti la durata d’uso come una caratteristica del funzionamento dell’installazione o dell’impianto che deve necessariamente figurare nell’autorizzazione.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte conclude che la mera proroga del periodo di messa in discarica dei rifiuti non costituisce né una modifica delle caratteristiche o del funzionamento né un potenziamento di un’installazione o di un impianto. Di conseguenza, dall’insussistenza di una delle due condizioni necessariamente concorrenti è dedotto il carattere di modifica non sostanziale della mera proroga dell’autorizzazione integrata

 

Riferimenti normativi

Direttiva 2010/75/UE: art. 3, par. 9