I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce in materia di ricorsi elettorali

di Esper Tedeschi

Soccorso istruttorio – integrazione documentale – Irregolarità formali – Documenti presentati in termini – Procedimento di autenticazione
In materia elettorale la facoltà d'integrazione documentale, prevista dall'art. 33 del D.P.R. n. 570/1960, è riferibile alle sole ipotesi di mere irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non è estensibile alla mancata produzione di documenti richiesti, a pena di esclusione, in sede di presentazione delle liste, atteso che tale carenza implica la nullità insanabile della candidatura incompleta (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 31.08.2020, n. 526). Inoltre, nel procedimento elettorale la facoltà d'integrazione prevista dall'indicato art. 33, ultimo comma del D.P.R. n. 570/1960 è riferibile alle sole ipotesi di mere imperfezioni formali relative a documenti presentati in termini, giacché altrimenti si verificherebbe una sostanziale elusione dei termini perentori stabiliti dalla legge e una altrettanto sostanziale violazione della par condicio dei partecipanti alla competizione elettorale (Cons. Stato Sez. III, 07/09/2020, n. 5401; Cons. Stato, sez. III, n. 2354/2017 e n. 3019/2019). Orbene, la mancanza di una procedura di autenticazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio. Non può inoltre considerarsi imputabile all'amministrazione l'invalidità in cui si è incorsi nella presentazione della lista, nemmeno sotto forma del mancato rilievo di tale invalidità in tempo idoneo per sanarla. Al Segretario Comunale non è imposto in sede di presentazione della lista l'obbligo di rilevare le eventuali invalidità a pena di impossibilità di farle successivamente valere ove esistenti, né egli ha l'onere di disporre il soccorso istruttorio, non essendo attribuito all'ufficio elettorale e alla segreteria comunale alcuna funzione di carattere istruttorio ai sensi dell'art. 6 l. 241/1990.
Consiglio di Stato, sez. II, 25 maggio 2022, n. 4198

Incandidabilità – Difetto di giurisdizione del G.A. – Provvedimento di convalida eletti – Diritti soggettivi
Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato suddetto (cfr. Cass., S.U., n. 13403 del 26/05/2017). Dunque, in ogni caso, le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, spettano al giudice ordinario, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusta l'art. 126 c.p.a.
Consiglio di Stato, sez. II, 25 maggio 2022, n. 4201

Elezioni – Moduli aggiuntivi – Congiunzione tra i fogli – Sottoscrizione liste – Indicazione contrassegno – Unicità documentale
I 'moduli aggiuntivi' utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando sono privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati, senza che ciò possa ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l'interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2019, n. 3025; cfr. sez. II, 10 settembre 2021, n. 6251 e 13 settembre 2021, n. 6273). Qualora difetti una qualsiasi forma di congiunzione fisica tra i fogli, privi quindi di elementi di natura sostanziale - ai quali non può essere ascritta la pretesa identità di grafia - da cui ricavarne la continuità, non può ritenersi presente l'elemento dell'unicità documentale idonea a garantire che, all'atto dell'apposizione della firma, i sottoscrittori fossero consapevoli della lista alla cui presentazione erano chiamati a concorrere e dei nomi dei candidati in essa contenuti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2016, n. 2170; id. sez. V, 28 novembre 2008, n. 5911 e sez. V, 7 novembre 2006, n. 6544). Le modalità di congiunzione fisica dei fogli mobili (spille, firme e timbri) hanno carattere strumentale ai fini del rispetto della disposizione degli artt. 28, co. 4, e 32, co. 4, d.P.R. n. 570/1960 che stabilisce che la firma dei sottoscrittori di una lista “deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista”. Non può ricondursi l'effetto di produrre l'unicità documentale sostanziale dei fogli mobili recanti le sottoscrizioni all'attività di autenticazione delle firme: in primo luogo, la volontà dell'elettore di appoggiare una determinata lista elettorale non si ritiene formata al momento dell'autenticazione della sottoscrizione, in quanto tale attività è successiva all'apposizione della firma; in secondo luogo, dall'attività di certificazione non può derivare un effetto probatorio dell'intenzione dei sottoscrittori, poiché ad essa l'ordinamento riconduce solo l'effetto di attestazione, da parte del pubblico ufficiale, “che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive” (art. 1, co.1, lett. i), d.P.R. n. 445/2000).
Cons. Stato, sez. II, 25 maggio 2022, n. 4203

Elezioni – Lista elettorale – Autenticazione delle firme – Sottoscrizione pubblico ufficiale – Elementi essenziali
In materia di presentazione delle liste elettorali vige il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio, le modalità di autenticazione, essendo dirette a garantire con il vincolo della fede privilegiata la certezza circa la provenienza della presentazione della lista, sono requisiti prescritti ad substantiam e non surrogabili (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza n. 2941 del 07/05/2019). Le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura, o che presentano come delegati le liste, non assumono un rilievo meramente formale poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale - non integrabile aliunde - della presentazione della lista o delle candidature e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale. (Sez. III, sentenza n. 3022 del 09/05/2019). Le firme sui modelli di accettazione della candidatura a cariche elettive e di presentazione delle liste, devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, di tutte le formalità stabilite dall'art. 21 del t.u. n. 445 del 2000, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione. L'autentica della dichiarazione di accettazione delle candidature - prevista dall'articolo 32, comma 9, n. 2 del TU n. 570/1960 - è indefettibile requisito prescritto ad substantiam e non integrabile aliunde, funzionale a garantire la certezza della provenienza delle dichiarazioni medesime (Cons. St., sez. V, 08 maggio 2013, n. 2500 e 11 febbraio 2013, n. 779). Sicché, qualora il soggetto autenticante si sia limitato a mettere una firma, peraltro non leggibile, senza indicare le sue generalità, così come la sua qualifica e legittimazione quale pubblico ufficiale che ha proceduto all'autenticazione, l'autenticità non soddisfa i requisiti di validità.
Consiglio Stato, sez. II, 25 maggio 2022, n. 4204

Vizi procedimento elettorale – Incompletezza verbali dell'Ufficio elettorale – Irregolarità non invalidante
Alla luce dei principi di strumentalità delle forme e di conservazione delle operazioni elettorali, i quali impediscono di attribuire rilievo ai vizi del procedimento elettorale da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto, l'incompletezza dei verbali dell'Ufficio elettorale sezionale non ha natura sostanziale, ma costituisce una mera irregolarità cui può porre rimedio, nella sua successiva attività, anche surrogatoria e di soccorso procedimentale, l'Ufficio elettorale centrale (C.d.S., sez. II, 7 gennaio 2022, n. 112), al quale, al cospetto di verbali di sezione irregolari, deve riconoscersi la titolarità di un ragionevole potere-dovere di emendarne le risultanze alla luce delle tabelle di scrutinio (C.G.A.R.S. in s.g., 12 marzo 2019, n. 237). Difatti, nel procedimento elettorale, che è preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori, producono effetto invalidante solo le anormalità procedimentali che impediscono l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge, mentre le altre, quali le omissioni di adempimenti formali ovvero le irregolarità comunque inidonee ad alterare in modo irrimediabile il canone della genuinità del voto nel suo complesso, costituiscono delle mere irregolarità (C.d.S., sez. III, 13 maggio 2020, n. 3045).
Consiglio di Stato, sez. II, 15 giugno 2022, n. 4870

Illegittimità elezioni – Prova di resistenza – Favor validità del voto
Nella composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, il principio della prova di resistenza non consente di pronunciare l'annullamento dei voti in contestazione se l'illegittimità denunciata al riguardo non ha influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi, ma tale regola non è utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali (quali, ad es., l'omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolarità della scheda, la non corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate).
T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. II, 15 giugno 2022, n. 4041

Elezioni consiglio comunale– Rappresentanza di entrambi i sessi – Comune con meno di 5.000 abitanti – Esclusione della lista
La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 2022, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), d.P.R. n. 570 del 1960, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La sentenza ha infatti chiarito che “In applicazione di questi criteri, la soluzione indicata dal rimettente risulta costituzionalmente adeguata e merita di essere accolta. Per un verso, la sanzione dell'esclusione della lista in caso di violazione delle condizioni prescritte dalla legge per la sua ammissibilità è già presente nella normativa in esame. In un primo senso, infatti, si tratta segnatamente del rimedio che - diretto a sanzionare in via generale l'ipotesi in cui la cancellazione dei candidati eccedenti la quota di legge comporti la violazione della soglia minima di candidati prescritta per l'ammissibilità della lista - colpisce, nei comuni con più di 15.000 abitanti, la stessa violazione alla quale si intende estenderlo, ossia il caso estremo della lista formata da candidati di un solo sesso. È ovvio, invero, che, in tale caso estremo, la riduzione della lista fino al numero minimo di candidati non potrebbe comunque assicurare il rispetto della quota. In un secondo senso, la medesima sanzione ricorre anche nella disciplina della presentazione delle liste nei comuni con meno di 5.000 abitanti, essendo prevista anche per essi, come detto, nel caso di liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto (art. 30, primo comma, lettera e, del d.P.R. n. 570 del 1960). Per altro verso, da un punto di vista più generale, la soluzione prospettata si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore: essa non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei comuni, e conserva per quelli piccoli il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l'effettività con l'introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione”. Non è dubbio, quindi, che il giudice delle leggi ha sancito l'esclusione della lista che, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non assicuri la rappresentanza di entrambi i sessi.
Consiglio di Stato, sez. III, 21 giugno 2022, n. 5083

Elezioni – Favor validità del voto – Anomalie scheda elettorale – Nullità del voto – Anonimato del voto
L'attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido “ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore”, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione (Consiglio di Stato sez. III, 05/03/2018, n. 1327; sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; 19 novembre 2009, n. 7241; 18 novembre 2011, n. 6070; 9 luglio 2012, n. 3992; 7 gennaio 2013, n. 12; 29 novembre 2013, n. 5720). Pertanto, l'apposizione di plurime linee circolari in aggiunta al crocesegno, piuttosto che tradire in modo inoppugnabile l'intenzione di rendere riconoscibile il proprio voto, è volta ad enfatizzare la volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza. Una finalità riconoscitiva, e il pericolo di infrangimento del velo di anonimato che deve circondare l'espressione del voto ed il suo successivo “trattamento” nell'ambito del procedimento elettorale, devono essere circoscritti a quelle forme o modalità di esternazione della volontà elettorale che non siano spiegabili con la mera scarsa dimestichezza dell'elettore (compresa la figura dell'elettore dotato di non particolare cultura e/o di età non giovanissima) con le norme elettorali ovvero che non costituiscano il frutto di una propria “personale”, quanto non del tutto inverosimile, interpretazione delle regole elettorali (Consiglio di Stato, sez. III, 22/7/2020, n. 4689 e 18/07/2019, n. 5053).
Consiglio di Stato, sez. II, 30 giugno 2022, n. 5419