Appalti

Progettazione, l'Anac conferma il divieto alle prestazioni gratuite per la Pa

L'Autorità denuncia il caso del comune di Calascio "premiato" con i fondi Pnrr per realizzare un albergo diffuso

di Massimo Frontera

Sul "vizietto" della Pa di chiedere o di accettare prestazioni gratuite (o con compenso simbolico) da parte di professionisti della progettazione è nota la ferma contrarietà dell'Anac, che lo ha sempre censurato ogni volta che ne è venuta a conoscenza. Diventa dunque paradossale l'ultimo caso di cui l'Autorità è venuta a conoscenza, quella del comune abruzzese di Calascio (Te), che ha chiesto e ottenuto una prestazione gratuita per progettare un albergo diffuso. L'oggetto della prestazione gratuita - cioè lo studio di fattibilità - è stato anche "premiato" dal Pnrr che ha concesso al Comune i fondi per concretizzare il progetto. Del caso del Comune teramano l'Anticorruzione si è occupata con l'atto firmato dal presidente Giuseppe Busia il 2 novembre scorso e pubblicata sul sito il 30 dello stesso mese. E non c'è solo la questione della prestazione gratis. Il testo dell'Anac racconta anche della valutazione degli immobili da acquistare da parte del Comune per destinarli ad albergo, a un prezzo nettamente superiore a quello di riferimento dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

Allo stesso modo di come è stato generoso nel pagare gli immobili, il Comune è stato invece molto parco nella fase di acquisizione dello studio di fattibilità con il quale ha poi partecipato al bando Pnrr, al punto che ha ottenuto la prestazione dietro la corresponsione di un solo rimborso forfettario di 100 euro. «Un Comune - contesta l'Anac - non può far predisporre a un professionista esterno il progetto e la documentazione necessaria alla partecipazione a un bando senza fare una procedura ad evidenza pubblica e senza prevedere un adeguato compenso. Nemmeno se il professionista si offre a titolo gratuito. È un comportamento contrario alle regole della concorrenza e della par condicio». Una procedura concorrenziale ci deve essere, ribadisce l'Autorità; e il compenso deve essere previsto nel bando. Al massimo, se proprio il professionista vuole operare "pro bono" o sceglie di puntare sui vantaggi indiretti della sua prestazione, «potrà, se consentito dal bando, eventualmente rinunciare offrendo gratuitamente la propria prestazione».

Nel caso del comune abruzzese, «si osserva che la S.A. ha di fatto fruito di un servizio di architettura contravvenendo a tutti i principi sopra enunciati: concorrenza e par condicio, non avendo effettuato alcuna procedura ad evidenza pubblica, ed equo compenso avendo acquisito il servizio gratuitamente». Peraltro, l'Ente è stato opaco e sbrigativo nel rapporto con il progettista, non avendo chiarito «neppure la modalità con la quale è avvenuta l'autocandidatura dell'offerente, non essendo stato emesso dall'Amministrazione comunale alcun avviso pubblico relativo all'esigenza di acquisire supporto tecnico per la partecipazione al bando in esame». Il Comune non ha mai esplicitato nei vari atti «né la natura né l'entità della prestazione resa dal collaboratore architetto, non ritenendosi neppure necessaria la stipula di un contratto con il professionista».

L'Anac ricorda infine che «la recente legge delega in materia di contratti pubblici n. 78 del 21 giugno 2022, al fine di evitare eventuali abusi e distorte applicazioni in primo luogo del principio dell'equo compenso sopra richiamato, ha inteso restringere la possibilità di richiedere/offrire prestazioni professionali gratuite, prevedendo esplicitamente quale principio da adottare per la redazione della nuova disciplina sui contratti pubblici il "divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione"».

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