Progettazione

Prevenzione incendi, per la semplificazione degli adempimenti nuovo termine fissato al 31 agosto 2024

Le modifiche al Dpr 151 sulle attività soggette a controllo sono previste dal Ddl sulla semplificazione amministrativa varato dal governo

di Mariagrazia Barletta

Dovrà rimettersi in marcia, per andare in porto entro il 31 agosto 2024, la semplificazione degli adempimenti amministrativi per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. A prevederlo è il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri giovedì 11 maggio e che si appresta a iniziare il suo iter in Parlamento per la conversione. Dunque, il governo, e in particolare il ministero dell'Interno cui è affidata la competenza esclusiva per l'elaborazione delle norme di prevenzione incendi, dovrà seguire specifici criteri e principi direttivi per modificare il regolamento del 2011 e il suo primo allegato. Il riferimento è al Dpr 151 del 2011 con cui è già stata introdotta un'importante rivoluzione nei procedimenti di prevenzione incendi.

Il Dpr 151 del 2011 – va ricordato - ha recepito quanto disposto dalla legge 122 del 2010 che ha introdotto la Scia nei procedimenti dei Vigili del Fuoco. Il Dpr ha legato la semplificazione al concetto di proporzionalità dell'azione amministrativa, andando a distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A, B e C) in base alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Con la tripartizione delle attività, gli adempimenti sono diventati graduali: sono stati introdotti iter semplificati per le attività a rischio più basso, di categoria A, e via via più complessi per quelle in categoria B e C, che, contrariamente alle prime, sono soggette all'incombenza della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (per le sole C è inoltre obbligatorio il rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, del certificato di prevenzione incendi).

Questa riforma è destinata a proseguire nella direzione della semplificazione ulteriore, spingendo sul concetto della proporzionalità dell'azione amministrativa. Stando allo schema di disegno di legge delega, si tratta di agire su due fronti, ossia sulle declaratorie e sulla suddivisione delle attività in categorie di rischio. Dunque, da un lato, laddove possibile, bisognerà rivedere al rialzo i limiti di assoggettamento, ossia quelle soglie relative alle dimensioni, al numero di occupanti, alle quantità di materiali e sostanze detenuti, che attualmente, per 80 specifici casi, disegnano il confine tra un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e una che ne è esente. Un'azione che avrà come conseguenza l'esclusione dai controlli e dai procedimenti di prevenzione incendi di alcune delle 80 attività cosiddette "soggette" che sforano, non di molto, il limite di assoggettabilità ai controlli antincendio.

L'altro principio direttivo espresso dallo schema di Ddl è la semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi soprattutto «per le attività di minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa in relazione alla dimensione dell'impresa e al livello di rischio dell'attività». Dunque, se i principi delega saranno confermati con l'iter parlamentare, anche la suddivisione delle attività nelle tre categorie dovrà subire modifiche, volte ad alleggerire gli oneri amministrativi per le attività più semplici e a minor rischio. La revisione dell'elenco delle attività soggette era stata messa a punto dai Vigili del Fuoco nel 2020, ma poi quel lavoro si è arenato. Un lavoro che si era dato come obiettivi gli stessi ora espressi dai principi direttivi individuati dal Ddl delega. E, per questo, la revisione del 2020, rimasta inattuata, dà l'idea dei cambiamenti all'orizzonte.

Il principio allora seguito, e che probabilmente sarà ripreso, consisteva soprattutto nell'allentare il controllo dei Vigili del Fuoco per quelle attività per le quali è sopraggiunto l'obbligo di seguire le norme del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Si tratta prevalentemente di industrie, depositi e attività produttive che nel 2011 non avevano una propria regola tecnica antincendio e che dal 20 ottobre 2019 sono, invece, obbligate ad essere progettate secondo i dettami del Codice. Per queste attività, e non solo, in caso di adozione di soluzioni conformi, si ampliavano le possibilità di avviare l'attività presentando la sola Scia antincendio, evitando così l'esame del progetto presso i Comandi dei Vigili del Fuoco. Questo perché si allargavano i limiti che permettevano alle attività di essere classificate a minor rischio. Questa strada intrapresa nel 2020 sarà probabilmente ripercorsa: i principi direttivi contenuti nel Ddl chiedono, infatti, di legare la semplificazione ai cambiamenti normativi arrivati dopo il regolamento del 2011, concretizzatisi prevalentemente con l'arrivo e l'implementazione del Codice di prevenzione incendi.
Altre semplificazioni dovranno riguardare i procedimenti autorizzativi necessari all'immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall'ambito di applicazione della marcatura Ce. Per questi si prevede di favorire l'autocertificazione e l'asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©