Progettazione

Prevenzione incendi, per i materiali cambia il modo di classificare la reazione al fuoco

Addio alle omologazioni espresse in classi italiane. Il 27 ottobre 2023 si chiude la transizione al sistema di classificazione europeo secondo la norma tecnica En 13501-1

di Mariagrazia Barletta

Nelle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi, come i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, gli uffici con oltre 300 presenze, le scuole con più di 100 occupanti, non è più consentito installare prodotti da costruzione omologati con prestazioni di reazione al fuoco espresse in classi italiane. Inoltre, sarà possibile solo fino al 27 aprile 2023 fabbricare e immettere sul mercato prodotti da costruzione con omologazione in classi italiane, da utilizzare all'interno delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. I prodotti omologati già in commercio e quelli immessi sul mercato nel periodo transitorio potranno essere installati nelle attività soggette entro il 27 ottobre 2023, dopodiché, per la reazione al fuoco, ci sarà il passaggio pressoché completo al sistema europeo di classificazione secondo la norma tecnica En 13501-1. Con il decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e in vigore dal 27 ottobre, i metodi di prova e di classificazione europei sono estesi anche ai prodotti da costruzione per i quali, in assenza di norme armonizzate e di documenti per la valutazione europea (Ead), non si applica la procedura ai fini della marcatura Ce. Diverse, e di grande portata, le innovazioni contenute nel nuovo provvedimento che modifica alcune disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione, riscrivendo alcuni articoli dei decreti 26 giugno 1984 e 10 marzo 2005, nonché del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

La nuova procedura per fini diversi dall'omologazione
Il passaggio alla classificazione europea – va specificato - riguarda qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente nelle opere da costruzione (edifici e opere di ingegneria civile). Dunque, nulla cambia per le procedure di omologazione di mobili, imbottiti, tende, bedding eccetera. Per i prodotti per i quali non esistono specifiche tecniche armonizzate si segue la procedura di classificazione e certificazione contenuta nell'articolo 10 del Dm 26 giugno 1984, completamente riscritto dal nuovo provvedimento. Dunque, per i prodotti da costruzione non sottoposti a marcatura Ce, il produttore è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione di conformità al prototipo certificato. In particolare, per i prodotti per i quali non si applica la marcatura Ce, il laboratorio legalmente autorizzato deve possedere la qualifica di organismo notificato ai sensi del regolamento Cpr (Regolamento Ue 305 del 2011). Inoltre, il fabbricante deve redigere la dichiarazione di conformità indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione. La certificazione del materiale è valida se non vi sono differenze tra il materiale e il relativo prototipo e fino a quando non cambia la normativa di prova o di classificazione vigente al momento del rilascio della certificazione stessa.

La procedura per i materiali già in opera
Il nuovo decreto prevede misure specifiche anche per la classificazione e la certificazione di materiali già in opera. Disposizioni che dovrebbero potersi applicare anche ai prodotti da costruzione già incorporati negli edifici. Il decreto infatti definisce le procedure di classificazione anche per i «materiali per usi specifici», «per usi limitati nel tempo» e per quelli di «limitata produzione», escludendo espressamente da tali rinnovati iter i prodotti da costruzione. Non viene prevista, come nei casi precedenti, l'esclusione dei prodotti da costruzione dalle nuove procedure di classificazione e certificazione definite per i materiali in opera. Più nel dettaglio, per certificare e classificare i materiali in opera occorre effettuare dei prelievi, che devono essere eseguiti alla presenza di un dipendente di un laboratorio legalmente autorizzato o di un professionista antincendio iscritto negli elenchi del ministero dell'Interno. Il professionista antincendio o l'incaricato dal laboratorio firma la scheda descrittiva e le planimetrie dei locali interessati insieme al soggetto che richiede la certificazione. Se l'istanza è rivolta al centro Studi ed esperienze della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, il prelievo è effettuato, a titolo oneroso, dal laboratorio del centro che potrà avvalersi delle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La reazione al fuoco delle facciate
Con l'entrata in vigore del nuovo Dm, non è più possibile installare sulle facciate di attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, prodotti omologati con prestazione espressa in classi italiane. Inoltre, afferma il Dm, per tali prodotti, finché non si giungerà ad un sistema armonizzato europeo, si utilizza la classificazione secondo la norma tecnica En 13501-1. Va ricordato che fino all'elaborazione di un sistema europeo condiviso per la valutazione delle prestazioni al fuoco delle facciate, è possibile utilizzare metodi di prova riconosciuti e impiegati presso altri Stati dell'Ue. Più nel dettaglio, tali metodi possono essere di riferimento per effettuare valutazioni sperimentali dei requisiti di sicurezza antincendio posseduti dai sistemi che compongono le facciate di edifici civili. A stabilire quali norme tecniche possono essere impiegate a tal fine è stata ad agosto una lettera circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Valide le classificazioni definite senza oneri di prova
Non è richiesta la certificazione di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione destinati alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, per i quali non è ancora applicabile la marcatura Ce e che hanno già una classificazione di default, ossia definita senza oneri di prova. Resta fermo l'obbligo del produttore di rilasciare anche in questi casi un'apposita dichiarazione di conformità del prodotto alle pertinenti decisioni della Commissione Ue.

Tempi transitori in altri provvedimenti
Il nuovo decreto prevede anche l'emanazione di due provvedimenti a firma del direttore centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica. Uno riguarda l'aggiornamento dei riferimenti ai metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali. L'altro andrà a rivedere i riferimenti ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali. I due provvedimenti serviranno, inoltre, a stabilire i tempi transitori necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dei prodotti omologati.

I controlli anche nei luoghi di distribuzione dei materiali
Alcune importanti novità riguardano anche i controlli da parte del ministero dell'Interno. Il Viminale, attraverso il dipartimento dei Vigili del Fuoco, effettua controlli sui materiali omologati o certificati in base al sistema Ue non solo nei luoghi di produzione o deposito, ma anche in quelli di distribuzione e può farlo non solo prima, ma anche dopo la commercializzazione. Il numero di campioni prelevati nel corso delle attività di vigilanza e controllo dovrà essere sufficiente a realizzare due serie di prove (non più tre) previste per la certificazione di reazione al fuoco. Titolare dell'attività di accertamento e controllo sui laboratori autorizzati al rilascio dei certificati di prova è la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco.

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