Appalti

Corte dei Conti contro la limitazione della responsabilità erariale: la paura della firma è un'alibi

Promosso dal presidente Carlino lo schema di codice degli appalti che «prevede una più puntuale perimetrazione della colpa grave»

di Mauro Salerno

No deciso della Corte dei Conti a nuovi passi legislativi in favore della limitazione della responsabilità erariale dei funzionari pubblici. L'idea di ridurre ancora il perimetro di perseguibilità delle irregolarità non piace per niente al procuratore generale della Corte dei Conti Angelo Canale che nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 ha sottolineato come la «paura della firma» spesso citata come uno dei freni principali agli investimenti pubblici sia piuttosto una «fuga dalla firma», cioè l'incapacità di prendersi delle responsabilità consapevoli.

Per Canale bisogna fare attenzione a non assecondare troppo la tendenza a tenere amministratori e funzionari pubblici nelle condizioni in cui possano firmare atti con la sicurezza di non essere poi perseguiti. Oggi, ha detto Canale, «pare di assistere ad una progressiva fuga non tanto dalla firma, quanto dalla responsabilità». Ma «la soluzione non può essere quella di abbassare al di sotto di un certo livello lo standard di diligenza che si deve comunque esigere dal pubblico funzionario», ha spiegato il magistrato.

Sul tema si è soffermato anche il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino, sottolineando che la «paura della firma» attribuita ai funzionari della Pa scaturisce sì dall'incertezza e dalla complessità della normativa, ma anche dall'inerzia dei soggetti chiamati in causa. Colpa soprattutto di una formazione inadeguata e non tanto della spada di Damocle rappresentata dal possibile intervento punitivo della magistratura contabile. Perché, ha argomentato Carlino, la Corte dei Conti «in quanto giudice speciale, e quindi pienamente consapevole dei meccanismi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, fa uso di tutti gli strumenti normativi che consentono di coniugare l'effettività della tutela con un'equa valutazione del caso concreto».

Carlino ha espresso perplessità sulle norme che già hanno limitato la perseguibilità delle condotte colpose, anche se generatrici di danno per l'Erario. Ma da ora in avanti, anche con lo sguardo rivolto alla massa di spesa generata dall'entrata a regime del Pnrr «occorre evitare che l'indebolimento della responsabilità erariale possa creare situazioni propizie alla dispersione delle risorse pubbliche, così determinando un clima favorevole per l'infiltrazione della criminalità organizzata».

Il presidente della Corte ha ricordato che « la limitazione della perseguibilità di tali illeciti non tocca soltanto gli amministratori e i dipendenti pubblici, ma anche i privati sottoposti alla giurisdizione contabile, che sono a vario titolo coinvolti nella realizzazione di programmi di spesa finanziati con le risorse pubbliche». Da qui la richiesta di sottoporre a sanzione «anche la grave negligenza» e non solo la cattiva e illegittima gestione dei fondi pubblici connotata dal «dolo»).

Parole positive sono arrivate sull'assetto trovato con le norme inserite nello schema del codice degli appalti che «al fine di rendere meno labile il confine tra colpa lieve e grave, prevedono una più puntuale perimetrazione della colpa grave, allineando i contenuti e l'ambito di operatività dell'elemento psicologico della responsabilità amministrativa a quelli di altre figure di responsabilità professionale». Per Carlino è « proprio quest'ultima la via da perseguire per una riforma del sistema della responsabilità amministrativa, e cioè una più specifica definizione del concetto di colpa grave nonché, limitatamente alle condotte colpose, l'espressa individuazione di forme di parametrazione e riduzione dell'entità del danno, rapportate alle effettive condizioni economiche del responsabile ovvero alla sussistenza di circostanze obiettive che abbiano ostacolato il corretto adempimento degli obblighi di servizio».

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