Urbanistica

Bonus, ammesse le compensazioni con i contributi

Una norma interpretativa sposa la linea ampia indicata dall'Agenzia delle Entrate

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

La compensazione potrà avvenire «anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi». Passa da questa formula, molto tecnica, la soluzione al caso creato da alcune sentenze di giudici del lavoro che, nelle scorse settimane, avevano bloccato la possibilità di compensare i crediti di natura tributaria con i debiti contributivi e assistenziali.L'obiettivo da raggiungere era chiaro da subito: sposare la linea "ampia", indicata in diverse occasioni dall'agenzia delle Entrate con i suoi documenti di prassi. È servito, però, un lungo lavoro di cesello per arrivare a scrivere l'emendamento che consentirà di uscire dall'impasse. C'è anche questa correzione tra quelle votate ieri sera dalla commissione Finanze della Camera alla legge di conversione del decreto cessioni.Non è la sola modifica cristallizzata ieri. Diversi interventi di correzione sono stati dedicati a definire il perimetro delle salvaguardie a beneficio dei soggetti che non subiranno gli effetti del blocco delle cessioni dei crediti, scattato lo scorso 17 febbraio. Una nuova deroga, dopo quella già votata per il bonus barriere architettoniche al 75%, riguarda i lavori su immobili danneggiati nelle aree dei crateri sismici post 1° aprile 2009, ma si spinge a includere anche gli immobili danneggiati durante l'alluvione delle Marche. Altra eccezione, attesa da diversi giorni e oggetto di diverse limature, arriva per Iacp, Onlus e cooperative di abitazione: non subiranno le limitazioni del blocco delle cessioni dei crediti. Sempre che siano stati costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto n. 11/2023, il 17 febbraio scorso. Nella versione finale dell'emendamento entrano anche alcuni chiarimenti sulle modalità di calcolo dei massimali del superbonus.

Un'altra deroga arriva, poi, per le operazioni di riqualificazione urbana. «Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3», che coprono gran parte del paese, il blocco delle cessioni non riguarderà i lavori collegati a «piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti». In sostanza, per questi lavori di riqualificazione urbana si guarderà alla data di approvazione da parte del Comune, che dovrà essere arrivata entro il 17 febbraio. Nel pacchetto, infine, arrivano anche diverse conferme. Soprattutto, quella che consentirà di comunicare le opzioni per la cessione dei crediti dopo la scadenza del 31 marzo, e fino al prossimo 30 novembre (si veda Il Sole 24 Ore di domenica), pagando una sanzione di 250 euro. L'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura potrà essere comunicata dal beneficiario della detrazione solo se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario e di imprese di assicurazione. Sono, quindi, escluse le cessioni ad altri privati.

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