Personale

Incentivi funzioni tecniche fuori dal Dm assunzioni

Una nuova conferma del non assoggettamento delle somme ai vincoli assunzionali dei Comuni

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di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Ancora buone notizie per i Comuni in materia di incentivi tecnici. Dopo l'importante delibera n. 16/2021 della Sezione delle Autonomie (su NT+ Enti locali & edilizia del 29 ottobre), che ha riconosciuto l'applicabilità ex post dei regolamenti, giunge una nuova conferma del non assoggettamento delle somme ai vincoli assunzionali dei Comuni. La Corte dei conti per la Liguria, con deliberazione n. 1/2022, conferma i precedenti orientamenti della magistratura contabile stabilendo che le somme che i Comuni destinano all'incentivazione del personale, ex articolo 113 comma 2 del Codice dei contratti, non rientrano nel computo degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019.

La delibera esamina il caso della quota, non superiore al due per cento sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, della quale l'ottanta per cento viene ripartito tra il Rup e il restante personale impegnato nello svolgimento delle funzioni tecniche, sulla base dei criteri regolamentari adottati da ciascun ente previa contrattazione integrativa sui criteri per l'attribuzione delle somme.

La Sezione rammenta come la giurisprudenza contabile si sia in passato interrogata sulla sottoposizione degli incentivi per funzioni tecniche, ivi inclusi quelli derivanti dalle norme previgenti, ai vincoli posti alla spesa per il personale nonché al trattamento accessorio. La Sezione delle Autonomie (delibera 6/2018) ha rilevato che per effetto della modifica normativa introdotta dala legge 205/2017, comma 5-bis dell'articolo 113, la spesa per incentivi sfugge al tetto al trattamento accessorio ex articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Ciò perché l'allocazione in bilancio degli incentivi stabilita dal legislatore ha l'effetto di conformare la natura giuridica di quelle somme, ricomprendendo nel costo finale dell'opera anche le risorse relative agli incentivi, con l'effetto di comportare «l'esclusione di detta voce di spesa dalle spese di personale». Conformemente, le Sezioni regionali (ad esempio la Sezione Veneto, con delibera 72/2019) hanno evidenziato che può ricavarsene l'esclusione dal vincolo alla spesa in valore assoluto posto dai commi 557 e 562 della legge 296/2006, naturalmente anche qui a far data dal 1° gennaio 2018.

Mancava un ultimo tassello, ovvero la determinazione del rilievo o meno ai fini del Dm assunzioni: già la Sezione Lombardia con delibera n. 73/2021 e la Sezione Abruzzo con delibera n. 249/2021 avevano avuto modo di esprimersi per l'esclusione delle somme anche in quest'ambito. Si aggiunge ora all'unisono la Liguria: le somme incentivanti non entrano nel computo degli spazi assunzionali, e non hanno, quindi, riflessi negativi sulla capacità dei Comuni di assumere. Conclusione non scontata, in senso assoluto, seppure vi fossero i precedenti di cui sopra: nell'ambito della medesima disciplina del Dm 17 marzo 2020 la Corte dei conti ha per ora ritenuto che non possano escludersi gli oneri per i rinnovi contrattuali, ad esempio, o ancora la spesa per le assunzioni in quota d'obbligo ex legge 68/1999. Permangono, cioè, importanti distinzioni tra la spesa rilevante ai fini del comma 557 e quella che caratterizza il nuovo regime assunzionale. Nel caso di specie, però, è la peculiare natura di quelle somme a determinarne - a trecentosessanta gradi - l'esclusione dal novero della spesa di personale.

La Sezione Liguria pone in luce, infine, un profilo interessante: la mancata sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli giuscontabili non è capace, in ogni caso, di determinare una espansione incontrollata della stessa: diversi "paletti" posti dal legislatore sono capaci di contenerne la dinamica, quali la fissazione del tetto massimo del due per cento dell'importo posto a base di gara, il limite del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente, nonché la delimitazione qualitativa dei potenziali destinatari delle somme. Nell'insieme, dunque, non può temersi ne derivi una espansione incontrollata della spesa.

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