Progettazione

Adeguamento alle norme di prevenzione incendi, tutte le nuove scadenze

Le novità sul cronoprogramma per la messa a norma delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

di Mariagrazia Barletta

Il Milleproroghe 2023 ha rinviato di un anno il termine per l'adeguamento delle scuole alle norme antincendio, portandolo al 31 dicembre 2023 e ha differito di due anni la scadenza (fissata in precedenza al 31 dicembre 2022) entro cui gli asili nido avrebbero dovuto conformarsi alle prescrizioni relative al primo ciclo del piano di "messa a norma" in tre fasi, i cui tempi sono scanditi dalla regola tecnica verticale del 2014 (Dm Interno del 16 luglio). Non variano, invece, i tempi collegati al traguardo finale e a quello intermedio che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ancora non in regola, devono raggiungere per garantire la sicurezza antincendio delle loro sedi. Il cronoprogramma resta quello delineato dal Dm del ministero dell'Interno del 25 agosto 2022, che individua nel 31 dicembre 2024 la data ultima entro cui bisogna conformarsi alle regole di prevenzione e protezione dagli incendi. Decreto che – va ricordato - impone anche l'individuazione e l'applicazione, fino al completamento dell'adeguamento, di idonee misure gestionali finalizzate a compensare il maggiore rischio derivante dalla non conformità alle norme vigenti.

Oltre al termine finale assegnato per portare a compimento la "messa a norma", per gli atenei ve ne sono altri intermedi da segnare: entro il 31 dicembre 2023 nelle sedi con oltre 150 persone presenti bisogna richiedere la valutazione del progetto di adeguamento al competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Entro il 30 giugno 2024, tutte le attività con oltre 100 persone presenti (categorie A, B e C del Dpr 151 del 2011) sono tenute a produrre una Scia antincendio che attesti la conformità ad alcune delle prescrizioni contenute nelle regole tecniche verticali (si può fare riferimento al Codice di prevenzione incendi o alla regola tradizionale del 26 agosto 1992).

La tabella (aggiornata al 4 gennaio 2023) con tutte le scadenze per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

In ambito antincendio, vi sono altre importanti scadenze che ricorrono nel corso del 2023. Innanzitutto, sul fronte della reazione al fuoco, si dà l'addio ai prodotti da costruzione omologati in classi italiane e si conclude il passaggio al sistema europeo di classificazione secondo la norma tecnica En 13501-1. La scansione temporale dei nuovi obblighi è definita dal decreto del ministero dell'Interno 14 ottobre 2022 che estende i metodi di prova e di classificazione europei anche ai prodotti da costruzione per i quali, in assenza di norme armonizzate e di documenti per la valutazione europea (Ead), non si applica la procedura ai fini della marcatura Ce. Più nel dettaglio, è possibile solo fino al 27 aprile 2023 fabbricare e immettere sul mercato prodotti da costruzione con omologazione in classi italiane, da utilizzare all'interno delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. I prodotti omologati già in commercio e quelli immessi sul mercato nel periodo transitorio possono essere installati nelle attività soggette entro il 27 ottobre 2023. La transizione ha previsto invece tempi accelerati per le facciate di attività sottoposte al controllo dei Vigili del fuoco, sulle quali non è possibile, già dal 27 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm 14 ottobre), installare prodotti omologati con prestazione di reazione al fuoco espressa in classi italiane.

Nessun differimento è stato previsto, invece, per gli alberghi, ma, stando alla storia normativa degli ultimi due decenni, è difficile pensare che in Parlamento, in sede di conversione del Milleproroghe, non venga proposto (ed approvato) l'ennesimo rinvio. Dal 2001, infatti, sono sempre arrivati puntuali slittamenti di date che hanno allontanato nel tempo il termine precedentemente fissato per l'adeguamento delle strutture ricettive già esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica verticale del 1994. Dunque, al momento, salvo probabili modifiche al Dl durante l'esame parlamentare, resta fissato al 31 dicembre 2022 l'ultimo termine concesso alle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti all'entrata in vigore della regola tecnica del 1994 (Dm 9 aprile 1994) ed in possesso dei requisiti di ammissione al piano straordinario definito nel 2012 (Dm Interno 16 marzo 2012). Stessa scadenza (e nessun rinvio) anche per gli hotel localizzati nei territori colpiti dai tragici eventi meteorologici di ottobre 2018 (individuati con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018), nonché per gli alberghi interessati dal devastante terremoto del Centro Italia (2016 e 2017) e per le strutture danneggiate dal sisma che ha scosso l'isola di Ischia (2017).

Scadenze all'orizzonte anche per gli ospedali: per le strutture sanitarie pubbliche con oltre 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, si esauriscono il 24 aprile 2023 i tempi della terza "tappa" del ciclo di adeguamento previsto dal decreto 19 marzo del 2015, poi prorogata dal Dm interministeriale 20 febbraio 2020. Resta fermo l'ultimo termine del 24 aprile 2025, entro il quale va completata la "messa a norma". Per le strutture pubbliche oltre i mille mq, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, si avvicina la scadenza del 24 aprile 2023, entro cui va completato l'adeguamento alle norme antincendio. Sia per gli ospedali che per gli ambulatori, la scadenza del 24 aprile 2023 è riservata esclusivamente a quelle strutture in regola con gli obblighi della prima fase del piano di adeguamento (i cui termini sono scaduti il 24 ottobre 2015 per gli ambulatori di superficie entro i mille mq, il 24 aprile 2016 per gli ambulatori di superficie oltre i mille mq e per gli ospedali).

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