I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Certificazione fondone alla prova dei vincoli

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il prossimo 31 maggio è in scadenza il termine per la presentazione della certificazione del fondo funzioni degli enti locali (comma 822 della legge 178/2020), riferita all'anno 2021.

Come è noto, gli enti locali sono stati destinatari, anche nel 2021, del fondo funzioni, allo scopo di finanziare le minori entrate e le maggiori spese (come chiarito dalle Faq della Ragioneria generale dello Stato), derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Covid-19. Risorse che hanno fatto seguito a quelle erogate nel 2020 per fronteggiare la medesima emergenza, ai sensi dell'articolo 106 del Dl 34/2020 e dell'articolo 39 del Dl 104/2020. A tali risorse, anche nel 2021, si sono aggiunti specifici trasferimenti volti a coprire talune minori entrate (ad esempio, il fondo di cui all'articolo 6 del Dl 73/2021, destinato alla concessione di riduzioni tari in favore delle utenze non domestiche chiuse o oggetto di restrizioni per effetto dell'emergenza sanitaria).

Con la certificazione prevista dal comma 828 della legge 178/2020, gli enti dovranno dimostrare l'impiego sia delle risorse ricevute nel 2021, nonché di quelle non utilizzate l'anno precedente e confluite nel risultato di amministrazione. Il Dm 28/10/2021 illustra nel dettaglio le modalità di compilazione e presentazione della certificazione.

Nella stessa, come lo scorso anno, devono essere evidenziate le minori entrate imputabili al Covid, nonché le relative maggiori e minori spese. Il quadro dedicato alle entrate è in buona parte già precompilato, mediante dati ricavati dai versamenti (come per l'Imu e l'addizionale comunale Irpef, nell'ambito dei tributi comunali) e dagli accertamenti risultanti dal rendiconto dell'ente comunicato alla Bdap. Nel dettaglio, la parte dedicata all'Imu/Tasi riporta il confronto tra gli incassi risultanti dal modello f24, riferiti agli anni 2021 e 2019 (deleghe versate nell'anno, fino al 28 febbraio dell'anno successivo). Da rilevare che gli importi non includono gli incassi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria. Come precisato dal ministero dell'Economia e delle finanze, le deleghe considerate sono solo quelle con anno di imposta 2021 (e 2019) e non anche quelle, pur versate nel periodo di riferimento, riferite però ad anni di imposta differenti. Ovviamente, considerando quanto indicato nella delega di versamento con riferimento all'anno di imposta, non si tiene conto di eventuali errori, con la conseguenza che saranno inclusi versamenti riferiti ad avvisi di accertamento con errata indicazione dell'anno di imposta (2021 o 2019), mentre saranno esclusi versamenti spontanei riportanti un anno diverso da quello di riferimento. Tuttavia, qualora l'ente rilevi eventuali errori significativi (si pensi ad un grosso versamento riportato nell'IMU con anno di imposta 2021, afferente invece ad un accertamento dell'anno 2018), dovrebbe, secondo logica, rettificare il dato proposto nella certificazione. Tuttavia, nel caso dell'IMU, le colonne dedicate alle rettifiche (a1 e b1) non sono editabili, come invece accade per molte altre voci. Colonne che, come spiega il Dm, dovrebbero accogliere le entrate straordinarie da sottrarre agli accertamenti, dovute a somme accertate nell'anno di riferimento (es. 2021), ma non presenti negli anni precedenti. Pertanto, l'eventuale rettifica va in questo caso riportata nella colonna delle «politiche autonome», di norma destinata ad accogliere le variazioni di gettito dovute a modifiche delle aliquote tra 2021 e 2019.

Altra questione sono i ravvedimenti. Si tratta di versamenti eseguiti dai contribuenti in forma spontanea per regolarizzare eventuali violazioni commesse (es. omesso versamento del tributo). I dati riportati nel prospetto, con riferimento al 2021, includono i ravvedimenti riferiti al medesimo periodo di imposta versati entro il 28/2/2022. Non sono invece inclusi i ravvedimenti riferiti a periodi d'imposta precedenti, nel caso in cui nella delega sia stato correttamente indicato l'anno di riferimento.

Per completezza, si segnala che il dato dell'Imu non comprende i versamenti errati segnalati dal comune al Ministero tramite la piattaforma Okeanos. Si tratta delle somme erroneamente imputate al Comune, ma di competenza di altri enti, per le quali, a mente del decreto interministeriale 24 febbraio 2016, gli enti provvedono all'apposita segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

I dati dell'IMU 2021 sono inoltre riportati al netto del gettito imputabile alla quota del tributo dell'inquilino, per omogeneità con la Tasi 2019 che non la comprendeva più per effetto dell'esenzione disposta dal legislatore per l'abitazione principale dal 2016 (tenuto conto che nel gettito Imu 2021 tale quota è stata invece riaddebitata al proprietario). Quota determinata in base al ristoro assicurato dallo Stato ai comuni nel periodo 2016-2019 (tale ristoro è stato detratto a partire dal 2020 dal fondo di solidarietà comunale).

In relazione alla certificazione, va infine prestata particolare attenzione al riscontro delle somme risultanti non utilizzate nel 2021, all'esito del risultato finale della certificazione stessa, con quanto riportato nel risultato di amministrazione (quote vincolate). Infatti, il totale delle risorse del fondo funzioni 2021, sommato a quello delle risorse del fondo 2020 non utilizzate nel medesimo anno e applicate e non utilizzate o non applicate nel 2021, al netto del saldo complessivo della certificazione (maggiori entrate covid, al netto dei ristori, più maggiori spese covid, al netto dei ristori, meno minori spese Covid), deve corrispondere alle relative quote riportate nell'avanzo vincolato da legge, come risultanti dal prospetto di dettaglio dell'avanzo vincolato allegato al rendiconto 2021. Così, ad esempio, se il totale delle risorse 2021 è 100, quello delle risorse 2020 non utilizzate (o applicate e non impegnate, al netto della quota tari) è 50, mentre il saldo netto della certificazione è pari a – 120, l'ente dovrà esporre una quota vincolata di avanzo corrispondente al fondo funzioni pari a 30. A questa si deve aggiungere l'eventuale quota tari del fondo funzioni 2020, non utilizzata nel 2020 e nel 2021 (evidenziando che nella certificazione, tra le maggiori spese, non vanno indicate le riduzioni o i contributi tari concessi nel 2021 alle utenze utilizzando le predette risorse). Inoltre, occorre verificare che, nelle quote vincolate dell'avanzo da trasferimenti, siano presenti eventuali somme riferite agli specifici ristori di spesa non utilizzati. Così, ad esempio, se il totale della certificazione (saldo netto) è +100, il totale del fondo funzioni 2021 è 150 (ipotizzando che non ci siano residui del fondo 2020 per semplicità) e l'ente ha ricevuto specifici ristori di spesa non utilizzati per 50, dovrà riportare tra le quote di avanzo 150 a titolo di fondo funzioni e 50 come avanzo vincolato da trasferimenti.

Da valutare invece come comportarsi se l'ente riscontri che, a fronte di specifici ristori di entrata, il gettito corrispondente abbia subito una riduzione minore (specie se il saldo della certificazione è positivo). Ad esempio, il trasferimento compensativo per il minor gettito del canone unico patrimoniale è risultato superiore alla riduzione di gettito tra quello del canone unico patrimoniale componente suolo 2021 e quello della tosap/cosap e degli altri canoni aboliti, riferito al 2019. In questo caso occorre interrogarsi se occorra vincolare anche il maggior ristoro rispetto alla perdita di gettito dell'entrata. Sul punto non ci sono indicazioni normative e interpretative precise, tuttavia, prudenza vuole che si proceda in tal senso. Non vi è dubbio invece sull'obbligo di vincolo delle risorse a ristoro dell'imposta di soggiorno eccedenti il calo del relativo gettito, stante l'obbligo di destinazione dei relativi proventi previsto dalla legge.

(*) Vice presidente Anutel

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