Personale

Decreto Pnrr-2, incarichi di consulenza «in deroga» ai dipendenti in quiescenza

L'esigenza di dare attuazione al Piano Pnrr con celerità comporta la necessità di disporre di personale in possesso di elevata professionalità ed esperienza

di Corrado Mancini

Il decreto legge sulle ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 10 (Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Pnrr) consente fino al 31 dicembre 2026, alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano, incluse le Regioni e gli enti locali, la possibilità di conferire incarichi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Tali incarichi possono essere conferiti ai soggetti collocati in quiescenza da più di due anni e fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente. Al personale così assunto possono essere conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo articolo 31.

La norma derogata è quella contenuta nell'articolo 5. comma 9, del Dl 95/2012 che sancisce il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 nonché alle autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

L'esigenza di dare attuazione ai contenuti del Pnrr con celerità, nel rispetto di tutte le condizioni prescritte per il raggiungimento dei target e milestone previsti, comporta la necessità di disporre di personale in possesso di elevata professionalità ed esperienza e giustifica il sacrificio dei principi che hanno ispirato la norma derogata e cioè: la volontà di favorire il ricambio generazionale, con particolare riguardo alle figure di vertice delle amministrazioni pubbliche largamente intese, da una parte e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, dall'altra.

Ad ogni buon conto, il divieto, anche in assenza della norma derogatoria, non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito, benché, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite della durata annuale. Il tenore letterale della disposizione consente comunque alle amministrazioni interessate di corrispondere rimborsi spese purché nel rispetto di due specifiche condizioni. La prima attiene al limite dell'importo rimborsabile, la cui determinazione, con riferimento ai limiti e ai criteri di eleggibilità delle spese in relazione alle singole voci ammissibili a rimborso compete a ogni singola amministrazione, sulla base di proprie valutazioni, ferma restando la compatibilità con i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica. In nessun caso è possibile attribuire rimborsi forfettari.

La seconda condizione è riferita alla necessità che questi rimborsi siano rendicontati e quindi supportati dai relativi documenti attestanti gli importi e le circostanze in relazione alle quali si è determinata la spesa.

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