Fisco e contabilità

Somme urgenze, Piao e riaccertamento dei residui: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Somme urgenze
La disposizione del Tuel che si riferisce alle misure urgenti di competenza comunale si occupa degli aspetti di copertura finanziaria degli interventi effettuati dal responsabile del procedimento nell'imminenza del pericolo, in quanto il bene della pubblica incolumità (a cui è legato il bene della vita) merita la massima protezione e richiede un intervento tempestivo, che non può attendere o essere subordinato ai tempi dei procedimenti amministrativi ordinari di spesa. Ma la previsione normativa, nel consentire all'Ente di regolarizzare, dal punto di vista contabile, la spesa effettuata senza impegno subordina la possibilità "nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità", confermando il principale presupposto dell'intervento urgente in deroga. In ordine all'interpretazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 191 e, soprattutto, delle conseguenze del mancato rispetto della procedura (e della tempistica) prevista dal comma 3, è già stato evidenziato che laddove «si verifichi la violazione dei commi 1,2 e, per quanto di interesse ai fini del presente parere, del comma 3 (ovvero dei termini entro i quali la Giunta deve provvedere alla sottoposizione al Consiglio del provvedimento di riconoscimento del debito) si applica il successivo comma 4 e il riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell'art. 194, comma 1,lett. e) "nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente"».
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 47/2023

Slittamento termini Piao
Qualora la programmazione triennale del fabbisogno di personale sia espressa all'interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dovrà essere garantita la conformità (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) con gli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l'assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all'articolo 163 del Tuel e al paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 al Dlgs n. 118 del 2011. Resta fermo, più in generale, che l'ente, tanto nella programmazione quanto nella gestione in esercizio provvisorio, dovrà attenersi al principio di prudenza e operare costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli equilibri di bilancio, dal momento che se è vero che «[I]l bilancio triennale autorizzatorio - che incorpora gli effetti delle manovre sugli esercizi successivi - se ben costruito potrebbe, in parte, supplire allo slittamento del bilancio di previsione» è altrettanto vero (secondo quanto ha osservato la Sezione delle Autonomie) come «anche un'applicazione coerente con la norma di legge dei vincoli gestionali propri dell'esercizio provvisorio possa non rivelarsi sufficiente al fine di garantire un equilibrio finanziario tendenziale del bilancio dell'ente».
Sezione regionale di controllo della Sicilia - Parere n. 48/2023

Riaccertamento dei residui
Prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente debba procedere a una specifica operazione di riaccertamento (ordinario) tesa a verificare le posizioni creditorie e debitorie. Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei crediti e dei debiti esistenti, ma deve accertare l'effettivo diritto di incassare il credito e l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento. Difatti, il mantenimento in bilancio dei residui attivi e passivi datati nel tempo, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (articoli 187 e 228, comma 4 del Tuel), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno incassati i crediti ed estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi e passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie e debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.
Sezione regionale di controllo della Sardegna - Deliberazione n. 15/2023

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