Progettazione

La prevenzione incendi affronta i rischi dell'idrogeno: pronta la regola tecnica ad hoc

Inviata a Bruxelles la norma tecnica (che sarà obbligatoria) su produzione e stoccaggio di idrogeno per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario e per la promozione delle «hydrogen valleys»

di Mariagrazia Barletta

È prevista tra le misure necessarie per promuovere la produzione e l'uso di idrogeno verde. Più nel dettaglio, fa parte dei provvedimenti della riforma normativa individuata dal Pnrr come traguardo imprescindibile per fare dell'idrogeno verde un fattore determinante nel processo di decarbonizzazione dell'industria e dei trasporti. Si tratta della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di dotati di elettrolizzatori, ossia di dispositivi che permettono di produrre l'idrogeno in modo "pulito" a partire dalle molecole d'acqua. La bozza di decreto del ministero dell'Interno è stata notificata alla Commissione Ue lo scorso 14 febbraio per assolvere agli obblighi della procedura di informazione prevista per le norme tecniche. La sosta in Commissione è di tre mesi (prorogabili nel caso emergessero osservazioni da parte degli Stati membri), dopodiché inizierà il percorso verso il traguardo della Gazzetta ufficiale. Nella bozza l'entrata in vigore è fissata ad un mese dalla pubblicazione.

Le norme di sicurezza per la produzione e lo stoccaggio dell'idrogeno, dunque, sono parte della riforma normativa necessaria per centrare gli obiettivi della missione 2, componente 2, che punta a sperimentare l'uso dell'idrogeno nel trasporto stradale e ferroviario, a promuovere le cosiddette "hydrogen valleys", nonché ad incidere nella transizione energetica dei settori ad alta intensità energetica, cosiddetti "hard-to-abate", come la siderurgia o l'industria chimica e petrolifera, dove il processo di decarbonizzazione risulta difficile. In Italia – va ricordato - è prevista l'installazione di circa 5 GW di capacità di elettrolisi entro il 2030.

La nuova norma sarà cogente, ma non comporterà adeguamenti per gli impianti esistenti prima della sua data di entrata in vigore se vi sono atti abilitativi che riguardano anche la sussistenza dei requisiti antincendio o se l'attività è in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi (presentazione della Scia antincendio, valutazione dei progetti da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, esito positivo per l'eventuale istanza di deroga). Si applicherà, invece, agli impianti di nuova realizzazione e ai relativi sistemi di stoccaggio e agli impianti esistenti se oggetto di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
Gli obiettivi cardine della regola tecnica sono tre: minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas e ridurre al minimo il rischio di incendio e di esplosioni; limitare, in caso di incidente, danni alle persone, agli edifici e ai locali contigui; infine, consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Molto spazio è lasciato alle valutazioni del professionista. Ad esempio, superate determinate pressioni di esercizio o in presenza di sistemi di stoccaggio diversi da quelli riportati nel decreto, il progettista dovrà prevedere ulteriori e specifiche misure di sicurezza antincendio ricorrendo all'approccio ingegneristico. Inoltre, resta basilare la valutazione del rischio d'incendio e di esplosione. Per quest'ultimo punto, la Rtv rimanda al Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Indispensabile applicare la norma Iso 22734 sugli impianti di produzione di idrogeno da elettrolisi dell'acqua: un impianto ad essa conforme si ritiene eseguito secondo la regola dell'arte.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©