Amministratori

Casella Pec piena, l'ente non può «presumere» l'esitenza del documento rifiutato dal sistema

Il mittente che riceve il messaggio di mancata consegna della Pec ha l'obbligo di mettere il destinatario nelle condizioni di riceverla

di Amedeo Di Filippo

La violazione dei doveri di adottare i comportamenti necessari per consentire al cittadino le comunicazioni tramite posta elettronica certificata, onde evitare che risulti piena, non può comportare una presunzione di conoscenza del contenuto di documenti che non erano pervenuti all'amministrazione. Lo ha affermato il Tar Sardegna con la sentenza n. 99/2022 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 17 febbraio) .

Il fatto
È stato impugnato il provvedimento con il quale un Comune ha disposto la decadenza dall'autocertificazione presentata per la realizzazione della recinzione di un'area, intimato il divieto di prosecuzione delle opere e l'immediata demolizione di quelle già eseguite. Il ricorrente contesta di aver presentato le proprie osservazioni in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi all'indirizzo Pec del Comune, che però non sono mai pervenute in quanto la casella risultava piena. Il Comune ha quindi adottato il provvedimento con il quale, dando anche atto della mancanza di osservazioni da parte dell'interessato, ha confermato il rigetto, dichiarato la decadenza dalla dichiarazione, vietato la prosecuzione delle opere e intimato la demolizione di quelle già abusivamente realizzate.
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'ordinanza in quanto non ha tenuto conto delle osservazioni presentate, non essendo a lui imputabile la mancata consegna per la saturazione della capienza massima della casella Pec del Comune, il quale avrebbe dovuto usare la normale diligenza per provvedere alla sua periodica manutenzione e svuotamento in modo da consentire la costante ricezione degli atti.

La consegna via Pec
All'esito dell'esame, il Tar Sardegna ha dichiarato il ricorso infondato. I giudici hanno ricordato che la trasmissione di un documento mediante Pec si realizza in due fasi: la spedizione, con riferimento alla quale assume rilevanza la ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente; e la consegna al destinatario, attestata dalla successiva ricevuta. Il documento si intende dunque consegnato quando la Pec del destinatario ha generato la ricevuta di consegna anche nel caso in cui la consegna non sia potuta avvenire per causa imputabile al destinatario, in quanto la consegna presuppone che il destinatario sia stato messo nella condizione di conoscerne effettivamente il contenuto, ossia che la comunicazione gli sia stata resa disponibile. Nel caso in cui la spedizione non va a buon fine e il mittente riceve un messaggio di mancata consegna, è quindi escluso a priori che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Sussiste pertanto una netta distinzione tra il sistema delle comunicazioni tramite Pec e il sistema postale cartaceo, poiché diversamente da quanto avviene con le comunicazioni a mezzo raccomandata, dove l'operatore rilascia al destinatario una ricevuta con la quale si rende possibile il ritiro della posta in un momento successivo e si pone il destinatario nella condizione di sapere che vi è una comunicazione a lui rivolta e che è suo onere attivarsi per ritirarla, nelle trasmissioni mediante Pec è onere esclusivo del mittente che riceve la comunicazione della mancata consegna mettere il destinatario nelle condizioni di riceverla.

La diligenza
Il ricorrente, pur avendo ricevuto il messaggio di mancata consegna all'amministrazione, non si è attivato per rendere disponibili le osservazioni da lui inviate. Il Cad, ha osservato il Tar, garantisce il diritto dei cittadini all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pa a fronte del quale vi è un dovere di queste ultime di consentire che questo uso sia effettivamente garantito, ma la violazione di questi doveri non può comportare, almeno in assenza di una espressa previsione di legge, una presunzione di conoscenza del contenuto di documenti che non erano pervenuti all'amministrazione. Ne consegue che, a prescindere dai motivi per i quali l'invio a mezzo Pec non si era perfezionato con la consegna delle osservazioni trasmesse, comunque il ricorrente è incorso in una violazione della correttezza e della buona fede, limitandosi a ricevere la comunicazione di mancata consegna senza poi provvedere a re-inoltrare le osservazioni al Comune.

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