Fisco e contabilità

Accordo transattivo, la Corte dei conti dell'Umbria «media» le posizioni

La questione non trova però unanime condivisione nelle pronunce della magistratura contabile

di Corrado Mancini

La possibilità per gli enti locali di transigere i crediti tributari incagliati con lo scopo di incassarne almeno una parte, agendo con tranquillità circa la legittimità dell'azione transattiva intrapresa, è sempre di estrema attualità, specialmente nel difficile contesto economico attuale. La questione non trova però unanime condivisione nelle pronunce della magistratura contabile.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 15/2007 ha ritenuto applicabile la disciplina della transazione fiscale, in quanto derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, per le sole fattispecie tassativamente previste dall'articolo 182-ter del Rd 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

La Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 40/2021 ha ritenuto che escludere la falcidia dei tributi locali, al di fuori dell'istituto della transazione fiscale (articolo 182-ter), renderebbe detti tributi più garantiti rispetto a quelli erariali, nonostante i primi siano assistiti da un privilegio di grado inferiore rispetto ai secondi: tale opzione interpretativa determinerebbe infatti la possibilità di transare crediti più garantiti imponendo il soddisfacimento per intero dei crediti assistiti da minori garanzie. Ciò in forza del fatto che l'articolo 182 ter, primo comma della legge fallimentare, stabilisce che, se il credito tributario oggetto di transazione è assistito da privilegio, «la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiose rispetto a quelle offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore …».

Però la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 263/2021 ritiene che il parere circa un accordo di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182-bis, la cui regolazione avvenga al di fuori dello schema procedimentale descritto dall'articolo 182-ter, non sia di propria competenza bensì di spettanza del giudice fallimentare e quindi nella giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria, a tale plesso giurisdizionale spetta la statuizione sul punto di diritto, in relazione al caso concreto.

Invece per la sezione regionale di controllo per L'Umbria, deliberazione n. 64/2022, il giudizio del Tribunale fallimentare è applicato ad una specifica fattispecie e non riguarda una generale valutazione di legittimità sulla scelta da parte di un Comune di aderire alla domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti, proposta da un imprenditore in stato di crisi, ai sensi del citato articolo 182 bis. E comunque è indubbio l'interesse dell'Ente a conoscere la legittimità di un eventuale preventivo accordo con un imprenditore in stato di crisi sulla ristrutturazione dei debiti, perché riguarda la gestione delle proprie entrate.

Inoltre, la Sezione regionale umbra, mixando le posizioni delle sezioni per il Piemonte e per la Toscana, si esprime nei seguenti termini: «è possibile per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis del RD 16 marzo 1942, n. 267, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di legge, mentre non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, ad eccezione delle fattispecie tassativamente previste dall'art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia per i soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali».

Operando di conseguenza al di fuori della transazione fiscale di cui al citato art. 182 ter della legge fallimentare, norma di carattere eccezionale con riferimento all'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, risulta necessario considerare anche il parere espresso dalla sezione di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 140/2018, secondo la quale il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente).

Quindi i dubbi non sono completamente dipanati anche se sembra poter affermare che sia concesso all'ente decidere di sottoscrivere un eventuale accordo transattivo riferito a tributi non amministrati dalle Agenzie fiscali, tenendo in debita considerazione che trattasi, comunque, di una attività della Pubblica Amministrazione vincolata all'interesse pubblico che trova espressione nella convenienza dell'accordo, rispetto all'alternativa liquidatoria o ad altre possibili soluzioni.

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