Fisco e contabilità

Accordo di ristrutturazione dei debiti su crediti di enti locali, la Corte dei conti Emilia Romagna «riapre» la questione

I magistrati contabili hanno dichiarato l'inammissibilità del quesito posto perchè non è di loro competenza

di Corrado Mancini

La possibilità per i crediti fiscali degli enti locali di essere oggetto di accordo "transattivo" (con riduzione dell'ammontare del debito, dilazione di pagamento eccetera), così come previsto per tutti gli altri crediti nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dall'articolo 182-bis della legge fallimentare, non trova pace.

In contrapposizione con l'orientamento, che sembrava consolidato, dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria in base all'articolo 23 della Costituzione, applicabile anche agli enti locali a seguito dell'articolo 119, secondo il quale gli enti locali non hanno alcuna facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni e agevolazioni non previste dalla legge, la sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana, con la deliberazione n. 40/2021 (su NT+ Enti locali & ediliza del 20 luglio), esprimeva il seguente parere: «appare più aderente alle finalità perseguite dagli istituti in esame l'interpretazione per la quale, al di fuori della transazione fiscale, i crediti (non solo fiscali) riferiti agli enti locali possano comunque essere oggetto di accordo "transattivo" (con riduzione dell'ammontare del debito, dilazione di pagamento, ecc.), così come previsto per tutti gli altri crediti nell'ambito del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione». I magistrati della sezione regionale per l'Abruzzo con la delibera n. 343/2021 (su NT+ Enti locali & ediliza del 2 dicembre), condividendo il parere dei colleghi toscani aggiungono: «Peraltro un mancato incasso di un credito accertato, anche in forma di parziale rimessione quando diviene res dubia l'intera somma, potrebbe appesantire una situazione finanziaria sicuramente indebolita da ulteriori e impreviste spese di giustizia per il riconoscimento del proprio diritto e dal tempo trascorso infruttuosamente». E con ciò sembrava sdoganata la possibilità per gli enti locali di aderire, al di fuori dello schema procedimentale descritto dall'articolo 183-ter della legge fallimentare, ad accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della medesima legge.

Ma per la sezione regionale per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 263/2021, dichiarando l'inammissibilità del quesito posto, in questo senso, da un sindaco, «la questione non è di competenza della Corte dei conti perché l'argomento involge valutazioni di spettanza del giudice fallimentare, alle quali risultano peraltro prodromiche complesse procedure che ineriscono alla composizione della rete dei rapporti creditori, dove un ruolo centrale è altresì assunto dall'attestazione del professionista di cui all'art. 161 L. Fall., terzo capoverso … risultando la materia di competenza del giudice fallimentare e quindi attratta dalla giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria, a tale plesso giurisdizionale spetta la statuizione sul punto di diritto, in relazione al caso concreto».

A questo punto, però, ci si sta interrogando in merito alla portata dei pareri espressi dalla sezione per la Toscana e successivamente da quella per l'Abruzzo, sopra richiamati.

Ma ci si sta anche interrogando, nello specifico della decisione all'adesione agli accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis, come la questione possa coinvolgere il giudice fallimentare posto che detta decisione, assunta al di fuori dello schema procedimentale descritto dall'articolo 183-ter, è un atto rientrante nella discrezionalità dell'ente al punto che la norma subordina la validità dell'accordo al fatto che lo stesso sia idoneo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Quindi all'ente che non aderisse dovrebbe essere riconosciuto il pagamento integrale del credito, risultando evidente come, per lo stesso, la valutazione debba essere ponderata con riferimento alle varie possibilità di realizzazione dell'accordo. La decisione, di aderire o meno, quindi deve essere circondata da particolari cautele con la conseguenza che senza un'adeguata ponderazione dei contenuti dell'accordo transattivo, con puntuale valutazione degli interessi in gioco si può ingenerare il presupposto per l'insorgenza del danno erariale, di competenza della Corte dei conti.

E in questo senso gli orientamenti espressi nelle deliberazioni n. 40/2021, sezione per la Toscana e n. 343/2021, sezione per l'Abruzzo offrivano un margine di serenità, per lo meno, nella possibilità dell'adozione di una decisione che comunque comporta il rischio di incorrere in errori di valutazione potenzialmente forieri di danno erariale.

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