Revisione dei prezzi alla prova del parere del Mit
Se i dubbi sono quasi sempre mezze verità, allora il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) n. 3312/2025 dello scorso mese di aprile sulla tanto discussa applicazione della revisione dei prezzi nei contratti pubblici, sembra fungere da spartiacque tra la perdurante applicazione del vecchio articolo 60 e le nuove modalità di determinazione per gli affidamenti avviati in assenza dei nuovi indici di costo ministeriali.
La disciplina dell’istituto revisionale nei contratti pubblici d’appalto, esprime invero, un esempio emblematico della valenza bivalente della norma giuridica, la quale per un verso tende a regolare e perseguire fattispecie e interessi immediati e in essa direttamente espressi, mentre, per altro, assume la funzione di perseguire e realizzare, solitamente intessendosi con altre norme in alveo applicativo analogo, obiettivi mediati più ampi e generalizzati.
Trovare l’equilibrio, non solo contrattuale, è spesso arduo compito di chi la norma concretamente la applica. Almeno così funziona il nostro tanto “semplificato” sistema normativo.
Nel nostro paese, di norme se ne sfornano, forse tante, spesso controverse.
Il problema vero non a caso, risiede nell’apporle al caso concreto.
Nei contratti di appalto di diritto comune, l’articolo 1664, comma 1, del codice civile prevede una puntuale disciplina delle “sopravvenienze di fatto” che incidono sul sinallagma contrattuale alterandone l’equilibrio giuridico-economico stabilito inizialmente dalle parti.
La norma deve in sostanza in questo caso, saper prevedere e guidare eventuali cambi di rotta improvvisi e inattesi, e quindi preservare l’essenza dei patti iniziali.
È infatti previsto che, qualora per effetto di circostanze eccezionali e imprevedibili, si determini un aumento del prezzo superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possano chiedere una revisione del prezzo medesimo.
Questo istituto, poi “revisionato” dal Dlgs 209/2024, si concreta, in una sorta di precipitato applicativo del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale previsto dall’articolo 9 del codice.
Il nuovo parere fornito dal supporto giuridico del Mit prende le mosse dal combinato disposto dell’articolo 60 del DLgs 36/2023 e dell’articolo 16 dell’Allegato II.2-bis, (Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi) introdotto dal DLgs 209/2024, chiarendo in primo luogo quale formulazione dell’articolo 60 risulti ancora applicabile nelle more della pubblicazione del provvedimento ministeriale previsto al comma 4, primo periodo.
La risposta è netta: permane in vigore unicamente la versione dell’articolo 60 limitatamente al comma 3, lettera a) e al comma 4, nella formulazione precedente al correttivo.
Questo implica che, in base all’articolo 16, comma 2, del citato Allegato II.2-bis le procedure di affidamento avviate prima della pubblicazione del provvedimento attuativo del comma 4 devono continuare ad applicare le regole previgenti, ma solo nei limiti espressamente indicati.
Il comma 2, articolo 16, dell’Allegato II.2-bis, infatti, dispone: «Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023». Tutte le altre disposizioni dell’articolo 60, nella nuova formulazione, sono dunque già applicabili alle procedure successive al 31 dicembre 2024, anche in assenza dei nuovi indici Mit.
Per quanto concerne le clausole di revisione prezzi da inserire nei documenti di gara, il Mit conferma la correttezza della tesi prospettata nell’istanza: le clausole di revisione prezzi devono rispettare quanto previsto dall’articolo 60, comma 2, lettera a), così come modificato dal decreto correttivo.
In pratica, le clausole dovranno prevedere:
una soglia di attivazione della revisione al superamento del 5 per cento dell’importo complessivo del contratto;
l’applicazione della revisione nella misura dell’80 per cento del valore eccedente la suddetta soglia, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.
Non è dunque più ammessa l’applicazione delle percentuali previste dalla precedente formulazione dell’articolo, né una personalizzazione difforme in sede di gara.
Il parere in questione, ha offerto un chiarimento a dire di molti puntuale, che dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di affrontare con maggiore sicurezza una fase normativa intermedia “ordinariamente” complessa.
Il principio da seguire è semplice: la vigenza transitoria del vecchio articolo 60 è limitata e circoscritta, e le nuove clausole di revisione devono essere immediatamente recepite nei bandi, anche in attesa degli indici ufficiali.
La raccomandazione operativa è dunque quella di aggiornare tempestivamente i documenti di gara, uniformandoli al nuovo schema dell’articolo 60 e prevedendo meccanismi automatici di revisione, così da evitare contenziosi e garantire un equilibrio economico nei contratti pubblici, come dire: «Abbiate soprattutto il desiderio di separare le cose dal rumore che esse fanno».
(*) Dirigente amministrativo e docente Anutel
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