A rischio Babele l'estensione della rottamazione agli atti di riscossione delle entrate degli enti locali
Il Dl 30 marzo 2023 n. 34 convertito nella legge 26 maggio 2023 n. 56 ha attribuito agli enti locali la possibilità di estendere alle proprie ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi, la cui riscossione non sia stata affidata a AdER, la rottamazione e le forme di definizione agevolata introdotte dalla legge 197/2022 in relazione ai carichi affidati al riscossore nazionale.
La scelta del Legislatore di attribuire agli enti locali la possibilità di adottare i medesimi provvedimenti previsti a livello nazionale per i carichi iscritti a ruolo coattivo costituisce indubbiamente un elemento positivo, in quanto permette agli amministratori locali di adottare provvedimenti finalizzati a garantire un uguale trattamento dei contribuenti, a prescindere dallo strumento di riscossione forzata utilizzato dall'ente locale, e, nello stesso tempo, di introdurre strumenti di definizione agevolata che – in mancanza di una norma autorizzatoria primaria – avrebbero comportato una perdita di gettito, qualificabile (quanto meno in materia tributaria) come un danno all'ente.
Sotto questo profilo, la precedente normativa appariva sicuramente censurabile, nel momento in cui prevedeva la possibilità di rottamare le sole cartelle esattoriali, ma non gli altri tipi di atti (ingiunzioni o accertamenti esecutivi) emessi dai Comuni che provvedono direttamente o tramite società locali alla riscossione delle proprie entrate, in quanto rendeva impossibile accordare il medesimo trattamento a soggetti che fossero stati raggiunti in passato da atti diversi, emessi da (o per conto di) enti locali che per alcuni anni avessero utilizzato l'agente della riscossione e, per altri anni, avessero invece riscosso le proprie entrate in proprio o tramite concessionari locali.
La possibilità introdotta dal Legislatore non comporterà in ogni caso un trattamento univoco di tutti i contribuenti, proprio in considerazione del fatto che ogni singolo ente locale potrà decidere se applicare o meno, in tutto o in parte, le procedure di rottamazione che riterrà opportune, per cui i contribuenti che vorranno sapere se sarà possibile avvalersi della rottamazione delle entrate locali dovranno in ogni caso effettuare una verifica degli specifici provvedimenti adottati da ogni singolo ente locale, accedendo ai relativi siti internet, considerato che i provvedimenti di rottamazione adottati in sede locale non verranno pubblicati dal Mef.
In questo senso, anche la scelta di non prevedere a livello normativo primario termini procedurali uniformi per l'eventuale definizione delle entrate locali costituisce un ulteriore elemento di diversificazione dei provvedimenti che i singoli enti potranno adottare, che contribuirà indubbiamente a creare una giungla di date e di termini differenziati, entro cui i contribuenti dovranno formulare la proposta di adesione ed effettuare i relativi pagamenti.
Sotto questo profilo, si ritiene che una scelta più omogenea avrebbe potuto essere adottata da parte dello Stato, prevedendo l'estensione automatica della rottamazione prevista per le cartelle esattoriali notificate dall'Agente della riscossione anche a tutti gli atti emessi dagli enti locali e dalle società di riscossione iscritte all'Albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997 (ingiunzioni e accertamenti esecutivi), con una disposizione che avrebbe contribuito a semplificare notevolmente la gestione delle rottamazioni in sede locale (elevando contestualmente il gettito della definizione agevolata), ma che non è stata adottata perché, in tale ipotesi, lo Stato avrebbe dovuto assicurare agli enti locali un trasferimento compensativo del minor gettito derivante dalla rottamazione degli atti di riscossione locale, sulla base di un principio (peraltro più volte disatteso da parte dello Stato) dettato dalla Legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, il cui articolo 2, comma 2, lettera t), nell'escludere la possibilità per il Governo di adottare «interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo», prevede che «ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali … essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione».
La scelta di rimettere a ogni singolo ente locale la decisione se aderire o meno, ed in quali termini, alle diverse forme di definizione agevolata introdotte dalla legge di bilancio 2023 in relazione ai propri atti di riscossione – pur costituendo senza dubbio un provvedimento rispettoso della potestà regolamentare degli enti locali dettata dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997 e pur dando rilevanza alla volontà degli stessi enti che decideranno di non accedere a forme indirette di condono in relazione alle loro entrate (ma che non potranno in ogni caso evitare lo stralcio delle sanzioni e degli interessi previsti dall'articolo 1, comma 231, della legge 197/2022 per tutti i tributi che abbiano iscritto a ruolo coattivo entro il 30 giugno 2022) – rischia di trasformarsi in una babele difficilmente decifrabile di adempimenti, che se, da un lato, permetterà di evitare disparità di trattamento tra i contribuenti/debitori, in ragione dello strumento di riscossione coattiva/forzata utilizzato dall'ente impositore, dall'altro presenterà oggettive difficoltà in sede applicativa, rendendo estremamente complesso soprattutto il lavoro degli intermediari fiscali, che si troveranno a dover verificare e rispettare i termini fissati da una moltitudine di enti locali.
Di qui l'opportunità che soprattutto i Comuni, pur non avendo alcun obbligo di adozione di una delibera negativa (vale a dire di un provvedimento che formalizzi la non estensione ai propri atti di riscossione delle diverse forme di definizione agevolata introdotte dalla legge 197/2022) provvedano in ogni caso a confermare tale volontà con una delibera di giunta (espressiva di un orientamento squisitamente politico), da pubblicare sul proprio sito internet, così da rendere più agevole l'attività di tutti gli operatori del settore e evitare la presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati, in ogni caso destinate a essere rigettate.
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