Fisco e contabilità

Accordo di ristrutturazione dei debiti sui crediti degli enti locali se non sono di transazione fiscale

Il parere espresso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana

di Corrado Mancini

L'accodo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può trovare applicazione ai crediti, non solo tributari, di spettanza degli enti locali, qualora non possano essere oggetto di transazione fiscale ai sensi dell'articolo 182-ter. Questo è il parere espresso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 40/2021.

Per il collegio contabile l'articolo 182-ter della legge fallimentare prevede quale criterio per individuare i tributi che possono essere oggetto di transazione fiscale, il soggetto che gestisce il tributo indipendentemente dalla natura o dalla tipologia del credito o della spettanza del gettito: possano essere inseriti nella proposta di transazione soltanto i tributi che sono gestiti dalle agenzie fiscali o dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Pertanto, nella transazione possono essere ricompresi:
• i tributi erariali, in quanto certamente amministrati dalle agenzie fiscali;
• i tributi che, se pur di spettanza di altri enti, vedono le competenze gestionali demandate, ex lege, all'agenzia delle Entrate (tasse automobilistiche, addizionali regionali e comunali).

Per quanto riguarda i tributi locali, il collegio ritiene che possano entrare nel campo di applicazione dell'articolo 182-ter quelli attribuiti alla gestione delle agenzie fiscali da una convenzione tra l'ente locale e l'agenzia stessa.

Ad esempio l'articolo 57 del Dlgs n. 300 del 1999, al secondo comma prevede che «le Regioni e gli Enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono»; e pertanto non è da escludere che un ente locale attribuisca il potere di gestione dei propri tributi alle agenzie fiscali, che divengono pertanto responsabili dell'attività di accertamento.

A eccezione dei crediti tributari appena individuati, in considerazione della chiarezza del dato letterale della norma, nel campo di applicazione dell'articolo 182-ter non possono rientrare ulteriori situazioni creditorie di spettanza degli enti locali (ossia quelli che non risultino amministrati dalle agenzie fiscali).

Però, secondo i magistrati contabili, l'articolo 182-ter ha previsto che se il credito è assistito da privilegio, la percentuale di soddisfacimento, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie (offerte dal debitore) non possono essere inferiori a quelle offerte (dal debitore) ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore. Nel caso di specie, il credito dell'ente locale è assistito da privilegio postergato rispetto ai tributi erariali, motivo per cui questi non potrebbero avere un trattamento deteriore rispetto al primo che, secondo l'interpretazione restrittiva, dovrebbe trovare integrale soddisfacimento.

Appare, di conseguenza, per il collegio più aderente alle finalità perseguite dagli istituti in esame l'interpretazione per la quale, al di fuori della transazione fiscale, i crediti (non solo fiscali) riferiti agli enti locali possano comunque essere oggetto di accordo "transattivo" (con riduzione dell'ammontare del debito, dilazione di pagamento, eccetera), così come previsto per tutti gli altri crediti nell'ambito del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione. Proprio quest'ultimo, pertanto, potrà essere lo strumento a cui l'imprenditore può ricorrere per attenuare la pressione dei tributi e dei crediti degli enti locali, nei modi previsti dall'articolo 182-bis.

Tutto chiaro salvo che, secondo il disposto del Dlgs 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza), che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, nella formulazione dell'articolo 63 non è più previsto, come lo era nell'articolo 182-ter, citato, che se il credito è assistito da privilegio, la percentuale di soddisfacimento, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie (offerte dal debitore) non possono essere inferiori a quelle offerte (dal debitore) ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore. I dubbi rimangono, a meno che, prima della completa entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, non giungano ulteriori chiarimenti.

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