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Adesione al Fondo Perseo, dall'Aran le indicazioni per definire correttamente le scadenze

Per i tecnici di Via del Corso il metodo da applicare è quello contenute nelle norme civilistiche

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di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

L'Accordo sulla regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, sottoscritto dall'Aran e le organizzazioni sindacali lo scorso 16 settembre, ha introdotto dei meccanismi di adesione (o non adesione) al Fondo ancorate al rispetto di alcune scadenze (si veda NT+ Enti locali & edilizia dell'11 ottobre).

I dipendenti in regime di Tfr assunti dopo il 1° gennaio 2019 entrano nel Fondo Perseo Sirio allo scadere dei 6 mesi dal ricevimento dell'informativa se entro quel termine non manifestano la loro volontà di non adesione. Non solo, al lavoratore è concesso il diritto di recesso dall'adesione silente entro 30 giorni dal momento in cui il Fondo comunica allo stesso l'avvenuta iscrizione silente.

Va da sé che conoscere con esattezza il perimetro temporale entro cui il lavoratore e il datore di lavoro pubblico possa operare diviene cruciale.

Ma come devono essere effettuati i calcoli per fissare tali scadenze previste nelle disposizioni dell'accordo nei casi in cui i termini sono in giorni o i mesi?

La soluzione del rebus è contenuta nel parere CQTF12, diffuso in questi giorni dall'Aran nella banca dati «ultimi orientamenti applicativi pubblicati».

Per i tecnici di Via del Corso il metodo da applicare è quello contenute nelle norme civilistiche.

Pertanto, se il termine fissato nell'accordo è a giorni, (come ad esempio quello previsto all'articolo 6, comma 1, «l'iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere…») bisogna aggiungere i giorni alla data di partenza, contandoli uno per uno, senza contare il giorno di partenza.

Nel caso in cui il termine è a mesi, (come ad esempio quello indicato all'articolo 4, comma 2, «nei sei mesi successivi alla data di assunzione…») bisogna aggiungere i mesi previsti, al numero del mese della data di partenza, lasciando immodificato il giorno della data di partenza.

Il meccanismo viene spiegato con un esempio molto semplice: se l'assunzione del dipendente avviene il 15 gennaio 2022, i sei mesi successivi alla data di assunzione durano fino a tutto il 15 giugno 2022. Se nel mese di scadenza manca tale giorno (ad esempio, nel mese di febbraio di un anno non bisestile mancano sia il 30 che il 31), il termine coincide con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Automaticamente se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

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