I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Agevolazioni nei tributi locali e registro nazionale degli aiuti di Stato

di Roberto Lenzu (*) - Rubrica a cura di Anutel

Le agevolazioni fiscali in materia di tributi locali costituiscono aiuti di stato e quindi pongono il problema del rispetto della norma europea contenuta nell'articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea.

A grosse linee, l'aiuto a favore di imprese operanti nell'ambito di un mercato è vietato ai sensi del citato articolo 107 quando: sono imputabili agli Stati o a enti agenti in qualità di Pa; utilizzando risorse pubbliche o soggette a disponibilità pubblica; concessi in qualsiasi forma; attribuiscono un beneficio selettivo e discriminatorio a favore di alcune imprese o alcune produzioni; falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono (anche in termini potenziali) sugli scambi tra gli Stati membri.

Per esempio, sono state dichiarate non conformi al citato articolo 107, alcune agevolazioni fiscali previste in relazione all'italiana Ici (Corte di giustizia Ue, sentenza, 06 novembre 2018, n. C-622/16) o alla spagnola imposta (comunale) sulle costruzioni, sugli impianti e sulle opere (Corte di giustizia Ue, sentenza 27 giugno 2017, n. C-74/16).

Le agevolazioni fiscali, ancorché di norma vietate, sono adottabili nel 2020, in ragione della disciplina contenuta negli articoli 53-64 del Dl 34/2020. Normativa nazionale resa possibile in ragione delle deroghe al citato divieto declinate nell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b) del Tfue.

Dunque per quanto riguarda le agevolazioni fiscali adottate in soccorso di alcune categorie di imprese in difficoltà (come, ad esempio, quelle previste per il settore turistico per l'Imu o per i pubblici esercizi per la Tosap/Cosap), si rende necessario da parte dei Comuni osservare gli obblighi posti dalla predetta normativa quadro. Tra detti obblighi, particolare rilievo assumono quelli connessi al registro nazionale degli aiuti di stato (Rna) per l'impatto sul carico di lavoro degli enti locali.

In particolare, nell'immediato, si impone l'onere a carico degli enti di registrazione delle delibere comunali che prevedono il singolo regime di aiuto, con attribuzione del codice identificativo della misura generale «Codice aiuto Rna – Car» , nel Rna in base all'articolo 63, comma 2, Dl 34/2020 e dell'articolo 10 del Dm 115/17. Questa registrazione dovrà avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della delibera comunale che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. Mentre, con riferimento all'aiuto individuale riconosciuto a ciascuna impresa, la registrazione, con attribuzione del «Codice concessione Rna - Cor», si impone entro l'anno finanziario successivo a quello di presentazione da parte del contribuente della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti sono denunciati.

Per questo ultimo adempimento quindi i Comuni hanno tempo fino al 2021, a fronte di dichiarazioni da presentarsi nel 2020, e fino al 2022, a fronte di dichiarazioni da presentarsi nel 2021, come previsto dal citato articolo 10. Prima della registrazione dell'aiuto individuale, l'ente dovrà procedere alle attività di verifica, effettuando visure puntuali di controllo, per ogni impresa interessata, presso il citato Rna (articoli 13, 14, 15 del Dm 115/2017).

Analoga attività di registrazione compete a carico degli enti con riferimento agli aiuti previsti a favore delle imprese agricole e delle imprese del settore pesca e acquacoltura, da compiersi, in relazione ai registri, rispettivamente, Sistema informativo agricolo nazionale e dal Sipa - Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura. Detta attività è funzionale ad accertare il diritto della singola impresa a beneficiare dell'aiuto con recupero dello stesso in caso negativo.

Peraltro, detta attività puntuale riguarda tutti i regimi di aiuto in materia di entrate comunali: tanto quelli disposti direttamente dal Comune che quelli previsti con legge nazionale. Dunque, sarà onere dei Comuni compiere dette attività in relazione, per esempio, anche alle esenzioni disposte dall'articolo 177 (in materia di Imu) e dall'articolo 181 (in materia di Tosap/Cosap) del Dl 34/2020 (in questo senso la circolare del dipartimento per le Politiche europee del 18 giugno 2020 n. 5531).

Per evitare un carico di oneri così pesante, a fronte di aiuti a favore delle singole imprese di norma di modesto importo, potrebbe venire in soccorso la disciplina in materia dei cosiddetti aiuti de minimis contenuta nei regolamenti della Commissione europea del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE e 1408/2013/UE. Detti regolamenti stabiliscono che rispettano il citato articolo 107 del Tfue e non sono soggetti a notifica alla Commissione europea gli aiuti di stato d'importo inferiore a 15mila euro per le imprese agricole ed 200mila euro per tutte le altre imprese, concessi al singolo operatore economico nell'arco di tre esercizi finanziari. Senonché, quanto sopra non serve a evitare agli enti l'onere di effettuare le sopra esposte verifiche e registrazioni, imposte ai sensi dell'articolo 6 di entrambi detti regolamenti europei.

A questo punto si pone un problema di rilevante carico di lavoro per gli enti locali connesso a questi adempimenti che impone quanto meno di valutare e rivedere modalità e tempistiche disciplinate dal Dm 115/2017, non pensate per periodi di eccezionale gravità come quello attuale. Peraltro, vien da chiedersi se le strutture dell'Rna, del Sian e del Sipa saranno in grado di reggere e mantenere efficienza e celerità di processo a fronte della rilevante quantità di dati e operazioni da gestire a seguito dell'attività posta in essere da migliaia di Comuni, Unioni, Province, Regioni eccetera.