I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Agriturismi «di lusso» con Imu ridotta

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

I fabbricati rurali a uso strumentale possono anche appartenere alla categoria delle abitazioni di lusso. Questa è quanto ha recentemente stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27198/2022.

La controversia riguardava il riconoscimento della ruralità e, quindi, della correttezza dell'accatastamento nella categoria D10, per un fabbricato abitativo destinato ad agriturismo. L'agenzia delle Entrate aveva contestato il classamento proposto dal contribuente, in quanto le due unità immobiliari utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica erano qualificabili come di lusso ai sensi del Dm 2 agosto 1969.

L'Agenzia basava la sua conclusione sulla previsione del comma 3 dell'articolo 9 del Dl 557/1993, in base al quale le abitazioni rurali non possono comunque appartenere alla categoria delle abitazioni di lusso, aventi cioè i requisiti del Dm appena sopra citato (quali, ad esempio, la dimensione superiore ad un certo limite, la presenza di una corte di dimensioni rilevanti, la presenza della piscina, eccetera).

Tuttavia, la Corte di cassazione non condivide la posizione dell'Agenzia, evidenziando la differente disciplina normativa delle abitazioni rurali, contenuta nel comma 3 del citato articolo 9, e dei fabbricati strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo. Quest'ultimo comma stabilisce che sono fabbricati rurali strumentali, ai fini fiscali, le costruzioni necessarie per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, eccetera, oltre che alle attività connesse a quella agricola principale. In particolare, la norma esplicitamente afferma che sono rurali strumentali le unità immobiliari destinate all'agriturismo in conformità a quanto previsto dalla legge 96/2006 (legge quadro sull'agriturismo).

Quindi, mentre per la qualificazione di ruralità dei fabbricati ad uso abitativo occorre verificare la presenza di tutti i requisiti indicati nel comma 3 dell'articolo 9 del Dl 557/1993, tra cui, come accennato, l'assenza delle caratteristiche che qualificano l'abitazione come "di lusso", per definire quali sono i fabbricati rurali strumentali occorre solo che gli stessi siano destinati ad una delle finalità previste dalla legge. In altri termini, il fabbricato strumentale è rurale e, quindi, può essere iscritto nella categoria catastale D10 (ma non solo) per il solo fatto di essere destinato alle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile (incluse le attività connesse a quelle agricole), indipendentemente sia dalla coincidenza tra il possessore e utilizzatore e sia degli altri requisiti richiesti dal comma 3, validi solo per le abitazioni rurali.

Già questo è sufficiente per affermare, secondo la Cassazione, che il fabbricato rurale strumentale ben può essere un fabbricato "di lusso", purchè sussista l'effettiva destinazione alle attività agricole e connesse. La Corte osserva infatti come il legislatore, con la nuova formulazione dell'articolo 2135 del codice civile introdotta dal Dlgs 228/2001, ha inteso ampliare significativamente la definizione di imprenditore agricolo, allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell'operatore, soprattutto per le attività connesse. Attività che, pur non potendo senza dubbio assumere rilievo prevalente e quindi sproporzionato rispetto a quello della coltivazione, allevamento e silvicoltura, sono state sganciate dal "fattore terra", potendosi definire come complementari anche attività che non presentano una connessione necessaria tra la produzione e l'utilizzazione del fondo, ma solo un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno.

L'attività agrituristica è senza dubbio una attività connessa, rientrando le attività di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge, tra le attività previste dal comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile. Ne consegue che l'attività agrituristica esercitata su di un immobile abitativo di dimensione tale da poter essere qualificato come di lusso ai sensi del Dm 2 agosto 1969, presenta le caratteristiche oggettive richieste ai fini normativi per essere ritenuto destinato ad attività strumentali a quella agricola.

Preme ricordare che, ai fini Imu, gli immobili rurali strumentali sono soggetti al tributo con l'aliquota ridotta dello 0,1% (azzerabile dal Comune), a decorrere dal 2020. Fino a tale data, invece, beneficiavano dell'esenzione dal tributo, ai sensi dell'articolo 9 del Dlgs 23/2011, mentre erano assoggettati alla Tasi, sempre con la medesima aliquota massima dello 0,1%, fino al 2019. Sono invece soggetti all'Imu con le regole ordinarie, i fabbricati rurali abitativi, fatta eccezione, ovviamente, per quelli che possiedono i requisiti per essere considerati "abitazione principale" (si ricorda in proposito che i fabbricati destinati all'abitazione dei dipendenti dell'azienda agricola sono fabbricati rurali strumentali e non fabbricati rurali abitativi). Ai fini Imu sono fabbricati rurali strumentali solo quelli catastalmente tali, ossia quelli appartenenti alla categoria catastale D10 ovvero, se iscritti in altre categorie, se riportano l'annotazione di ruralità prevista dal Dm 26 luglio 2012. Nell'ipotesi in cui il fabbricato non abbia i requisiti di legge, pur essendo catastalmente individuato come fabbricato rurale strumentale, il Comune deve richiedere la variazione del classamento o impugnando lo stesso, ovvero, più semplicemente, attivando le procedure del comma 336 dell'articolo 1 della legge 311/2004 o utilizzando le apposite segnalazioni inviabili tramite il portale dei Comuni.

(*) Vice presidente Anutel

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INZIATIVE IN PRESENZA

Frascati (Roma), 28/09/2022: tributi locali: gli adempimenti e le norme in vigore per l'anno 2023 (9,00-14,00)

Reggio Emilia, 29/09/2022: "lessico" e "struttura" del (nuovo) codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (9,00-16,30)

Asti, 6/10/2022: novità normative in vista del bilancio 2023/2025 (9,00-14,00)

Sede Nazionale, 10-12 ottobre 2022: master in contabilità degli enti locali I livello (9,00-17,00)

Gaeta (Lt), 17-18/10/2022: Corso aggiornamento e perfezionamento per operatori di prima nomina: la nuova Imu (9,00-13,30 / 15,00-17,00)

Biella, 3/11/2022: il nuovo canone unico patrimoniale applicato all'occupazione del suolo pubblico di cui all'art.1, comma 816 e seguenti, della legge 27/12/2019 n.160 (9,00-14,00)

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- 28-29/9/2022: Corso di preparazione e per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 3/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - i° modulo – (15,30-17,30)

- 5/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - ii° modulo – (15,30-17,30)

- 6/10/2022: Imu ed aree edificabili agevolazioni per il comparto agricolo e gestione delle aree identificate in categorie fittizie (10,00-12,00)

- 7/10/2022: Corso per operatori di prima nomina: la nuova Imu - iii° modulo – (15,30-17,30)

- 12/10/2022: le novità giurisprudenziali in materia di legittimazione passiva ed opposizioni alla riscossione coattiva (15,30-17,30)

- 19/10/2022: imposta di soggiorno -la responsabilità del gestore della struttura ricettiva alla luce della norma di intepretazione autentica e della recente giurisprudenza penale (15,30-17,30)

- 20/10/2022: Imu ed aree edificabili l' accertamento. gestione, impianto motivazionale, valori della base imponibile e valori orientativi medi (10,00-12,00)

- 26-27/10/2022: Corso di aggiornamento biennale per funzionari responsabili della riscossione (10,00-12,00)

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- 24/11/2022: Arera - testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (tqrif): novità, obblighi, criticità e soluzioni (9,00-12,00)

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