Anche gli alloggi degli istituti autonomi case popolari possono essere alloggi sociali
La Corte di cassazione torna ancora una volta ad affrontare la questione dell’assoggettabilità all’Imu degli alloggi posseduti dagli istituti autonomi case popolari, oggi variamente denominati a seconda delle Regioni.
La questione affrontata dalla Corte riguarda la possibilità per gli istituti in parola di usufruire dell’esclusione dal tributo prevista dall’articolo 1, comma 741, della legge 160/2019 in favore dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Dm 22/04/2008. Possibilità che è messa in discussione dalla previsione dell’articolo 1, comma 749, della medesima legge che ha previsto che agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi case popolari si applichi la detrazione d’imposta di € 200, fermo restando l’assoggettamento all’aliquota ordinaria (salve eventuali aliquote agevolate deliberate dal Comune).
Si ritiene infatti che poiché la legge prevede uno specifico trattamento per gli alloggi degli ex istituti autonomi case popolari agli stessi non può applicarsi l’esclusione prevista per gli alloggi sociali.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28013 del 30/10/2024, ha ribadito il principio di recente riaffermato in sede di legittimità, secondo cui l’esenzione stabilita dall’articolo 13, comma 2, lettera b, del Dl n. 201 del 2011 non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal Dm 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato. Riprendendo quanto affermato dalla medesima Corte (Cassazione, sezione 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 – 01, in questo senso già Cassazione, sezione 5, n. 39799/2021 e Sezione 5, n. 37342/2021).
Posizione che si pone in contrasto con quanto invece affermato dalla stessa Corte, con la sentenza n. 22954/2023, la quale affermava che «continuando a formar oggetto del trattamento di favore la detrazione di imposta prevista per gli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616” detta detrazione si pone in termini di incompatibilità con la riconosciuta esenzione».
Posizione però che pare smentita dai recenti arresti dalla Cassazione, la quale ha ripreso quanto già contenuto nella risposta del ministero dell’Economia e delle Finanze a Telefisco 2020 e nella Circolare Mef n. 1/DF del 18/03/2020.
Sulla questione va ricordato che il contribuente che vuole beneficiare dell’esclusione è obbligato a presentare la dichiarazione Imu (nuovo modello di cui al Dm 24/04/2024), tenuto conto della previsione del comma 769 dell’articolo 1 della legge 160/2019. Obbligo che secondo quanto chiarito dal Mef nella risposta a Telefisco 2023 è previsto a pena di decadenza dal beneficio, sulla scorta dei principi della Cassazione in materia. Decadenza prevista anche dall’articolo 2, comma 5-bis, del Dl 102/2013, norma che a detta della Cassazione deve ritenersi ancora vigente non essendo stata espressamente abrogata.
(*) Vice presidente Anutel
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