Amministratori

Animali selvatici, la Regione paga i danni se la delega di poteri alla Provincia è solo formale

Serve il trasferimento di dotazioni indispensabili in termini di mezzi, poteri e risorse finanziarie

immagine non disponibile

di Andrea Alberto Moramarco

In Abruzzo è la Regione e non la singola Provincia a dover pagare i danni subiti dalle autovetture in caso di investimento di animali selvatici su strade provinciali. Ciò in quanto le leggi regionali (n. 10/2004 e n. 41/2004) che hanno disposto la delega di funzioni amministrative alle Provincie non sono state accompagnate dalle dotazioni organizzative e finanziarie necessarie alla gestione in autonomia dei poteri delegati. A dirlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 9469/2021, confermando il verdetto di merito che aveva già individuato nella Regione il soggetto obbligato al risarcimento, in quanto con altra legge successiva (n. 8/2005) l'ente aveva definitivamente revocato gli stanziamenti per l'indennizzo di questa tipologia di sinistri.

La questione
Il caso di specie riguarda un incidente molto frequente, ovvero l'investimento di un cinghiale che attraversa improvvisamente una strade extraurbana. In questa ipotesi, il quesito giuridico che si pone è se a pagare debba essere sempre la Provincia, quale ente proprietario della strada, o anche la Regione, in qualità di coobbligato solidale.
Sul punto la Cassazione, ritenendo inammissibile il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo, sottolinea la legittimazione passiva di quest'ultima «in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica», potendo però l'ente rivalersi nei confronti degli altri enti territoriali sui quali sarebbe in concreto spettato il compito di adottare le misure volte a impedire il danno.

La delega deve essere effettiva
Il punto è che il rapporto delegatorio invocabile dalla Regione non è assistito dal correlativo trasferimento «di quelle dotazioni indispensabili in termini di mezzi, poteri e risorse finanziarie», attesa la revoca dei finanziamenti prima previsti, tali da consentire di ravvisare in capo all'ente provinciale delegato quella «effettiva capacità operativa necessaria a provvedere alle competenze delegate, e che soltanto poteva radicare la corrispondente responsabilità per danni».
In altri termini, per i giudici di legittimità anche in questo campo valgono i principi dettati dalla stessa Corte in tema di delega di competenze amministrative, in base ai quali «l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile per i danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da porte adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©