Appalti

Appalti, l'amministrazione che subentra a un'altra nella procedura di affidamento può rideterminare gli incentivi tecnici

Non sono vincolanti le percentuali nella determinazione a contrarre adottata da chi avviato la procedura

di Corrado Mancini

Nell'ipotesi in cui si verifichi, nell'ambito della procedura di affidamento di un contratto di appalto, il subentro di una amministrazione pubblica ad altra che vi ha dato inizio, all'amministrazione subentrante nella procedura di affidamento è consentito, sulla base di adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento, rivedere il quadro economico ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a tal fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra Amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto. Giunge a questa conclusione la Sezione regionale per la Sardegna della Corte dei conti con la delibera n. 1/2022.

Per il collegio un aspetto da considerare ai fini della corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 113, e conseguentemente della definizione del quesito sottoposto, è il riferimento letterale della norma all'«amministrazione aggiudicatrice» dell'appalto. In tal senso il legislatore ha stabilito un vincolo tra la responsabilità derivante dalla gestione della procedura di selezione del contraente, connessa alla realizzazione dell'intervento e alla erogazione della spesa finale, e la potestà regolamentare esercitata in ordine alla quantificazione degli incentivi tecnici. Tale livello di responsabilità complessiva non sembra potersi riscontrare in una amministrazione pubblica che abbia avviato la procedura d'appalto nei limiti della sola adozione della determina a contrarre. Quest'ultima, infatti, è strumento che consente all'amministrazione di esternare la propria volontà di rivolgersi al mercato per l'acquisizione di beni, lavori o servizi; essa non ha tuttavia efficacia provvedimentale, risultando atto inidoneo a costituire, in capo a terzi, posizioni di interesse qualificato e, peraltro, il suo carattere endoprocedimentale non la rende suscettibile di autonoma impugnazione (Tar Campania, Sezione V, n. 5380/2018).

L'elemento della responsabilità dell'amministrazione titolare dell'appalto si coniuga con la centralità del momento programmatorio che l'attuale versione della norma sugli incentivi tecnici ha esaltato e che ha determinato la giurisprudenza contabile più recente ad affermare «come non possa escludersi, in astratto e a priori, che degli incentivi non inizialmente previsti nel quadro economico (e quindi in fase di indizione del bando con relativa definizione dell'importo a base di gara) trovino copertura in bilancio e, quindi, parimenti la loro successiva inclusione nel nuovo quadro economico» (Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, n. 43/2021; anche Sezione controllo Puglia, delibera n. 103/2021; Sezione controllo Emilia-Romagna, delibera n. 56/2021). Le considerazioni sopra esposte portano quindi a escludere, in assenza di una espressa base normativa, che possa configurarsi un condizionamento nella quantificazione degli incentivi tecnici sulla base di un regolamento adottato da una amministrazione pubblica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice.

Di conseguenza, la sezione per la Sardegna ritiene che all'amministrazione subentrante nella procedura di affidamento di un contratto è consentito, sulla base di adeguato corredo motivazionale a garanzia del rispetto del principio costituzionale di buon andamento, rivedere il relativo quadro economico ai fini di rideterminare il valore della percentuale di incentivi spettante ai propri dipendenti in applicazione dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 e del proprio regolamento, non risultando a tal fine vincolante la quantificazione delle medesime percentuali contenuta nella determinazione a contrarre adottata da altra amministrazione pubblica che aveva precedentemente avviato la procedura di appalto.

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