Appalti

Appalti, la nuova normativa sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro dimentica il Duvri

Più complicato per il datore di lavoro/committente valutare i rischi nell'affidamento di lavori, servizi e forniture

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di Mariagrazia Barletta

La nuova normativa sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro dimentica il Duvri, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze che il datore di lavoro committente deve elaborare in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, al fine di eliminare o tenere sotto controllo i rischi legati ad interferenze che potrebbero sorgere tra le attività di imprese esterne o lavoratori autonomi e quelle che normalmente si svolgono nell'ambiente di lavoro. L'effetto della dimenticanza genera difficoltà perché i confini dell'obbligo di redazione del Duvri non saranno più così netti quando, entrando in vigore il nuovo decreto interministeriale sulla progettazione nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio, il Dm 10 marzo 1998 andrà interamente in soffitta. Un aspetto di non poco conto, poiché il Duvri va allegato al contratto d'appalto o di opera, pena la nullità dello stesso.

Il problema sorge incrociando i contenuti del Dlgs 81 del 2008 con quelli del decreto, firmato dai ministri dell'Interno e del Lavoro, del 3 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 29 ottobre ed in vigore dal 29 ottobre 2022. Si tratta, più precisamente, del Dm che introduce misure di prevenzione, protezione e gestionali da adottare nei luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio. Con la sua entrata in vigore è prevista la soppressione totale del decreto 10 marzo 1998 contenente i criteri generali per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro e la gestione delle emergenze. Inoltre, con il Dm 3 settembre 2021 sarà abolita la tripartizione del rischio. Significa che, alla sua entrata in vigore, non esisteranno più i criteri per classificare un luogo di lavoro a basso, medio o alto rischio di incendi. Inoltre, non sarà più richiesto che questa classificazione faccia parte dei contenuti della valutazione dei rischi d'incendio. Quindi, abolito il Dm del 1998, non ci sarà più alcuna indicazione per poter registrare un'attività lavorativa tra quelle a rischio basso, medio o alto. Difatti, né il Dm 3 settembre né gli altri due decreti che con esso permetteranno di superare il Dm 10 marzo 1998 contengono tracce della vecchia tripartizione del rischio incendi.

Questa nuova condizione interferisce con il Dlgs 81 del 2008, impattando nel punto in cui il "testo unico" traccia l'obbligo di redazione del Duvri e offre la possibilità alternativa, valida nei soli settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di nominare un incaricato con funzioni di cooperazione e coordinamento, in grado di intervenire per scongiurare possibili rischi da interferenze. Più nel dettaglio, le coordinate del problema conducono all'articolo 26 del Dlgs 81 del 2008 e al suo comma 3-bis, secondo cui l'obbligo di redazione del Duvri (così come l'alternativa nomina dell'incaricato) non si applica all'affidamento di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, «sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998», o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del Dlgs 81 del 2008.

In assenza di interventi normativi, a partire dal 29 ottobre 2022, con l'abrogazione del Dm 10 marzo 1998, non ci sarà alcun riferimento normativo che possa dire cosa si intende per «rischio di incendio di livello elevato». Di conseguenza, se non si interviene con una correzione, sarà difficile poter applicare l'esonero dall'obbligo di redazione del Duvri per lavori o servizi la cui durata non supera cinque uomini-giorno. Non si potrà fare appello neanche all'elenco di attività che il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza in emergenza ed in esercizio (Dm 2 settembre 2021) inserisce nel gruppo di «attività di livello tre». Quest'ultimo elenco, infatti, riprende (con qualche modifica) la lista (esemplificativa e non esaustiva) delle attività considerate ad alto rischio di incendio contenuta nel Dm 10 marzo 1998. L'elenco delle «attività di livello tre» non solo non è esaustivo, ma non è neanche funzionale alla classificazione del rischio in quanto serve esclusivamente ad individuare i contenuti minimi e la durata dei corsi per gli addetti al servizio antincendio.

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