Appalti

Appalti, variazioni di prezzo soggette a Iva

Le Entrate riqualificano il diritto al risarcimento per i ritardi sulle varianti

di Maurizio Bancalari

Le somme erogate a titolo di integrazione del prezzo nell’ambito di un contratto di appalto sono oggetto della risposta n. 215 del 19 agosto. L’Agenzia si pronuncia sulla sussistenza del presupposto oggettivo in una fattispecie in cui all’istante, la società di costruzioni Alfa, a valle di un giudizio di merito, viene riconosciuto il diritto al risarcimento di un danno relativo ad oneri diretti e indiretti causati dal ritardo dell’appaltante nel richiedere e nell’adottare alcune varianti al progetto.

Al di là della qualificazione (talvolta, effettivamente, fuorviante) data dal Tribunale competente al titolo di pagamento delle somme oggetto della condanna, si tratta di decidere se tale importo sia assoggettabile all’imposta indiretta, Iva, laddove il pagamento – in presenza del nesso sinallagmatico – sia effettuato a fronte di una prestazione di servizi, ovvero fuori campo dell’imposta in oggetto, laddove tale presupposto non sussista come, ad esempio, nel caso di risarcimento di un danno.

Tralasciamo volutamente l’analisi dell’applicazione dell’articolo 15 del Decreto Iva che, pur tangente, risulterebbe fuorviante.

L’agenzia delle Entrate, dopo aver riconosciuto che le somme (effettivamente) dovute a titolo di risarcimento del danno siano da considerare fuori campo Iva, conclude per l’imponibilità dell’importo corrisposto da Beta ad Alfa poiché, nonostante il nomen iuris attribuito dal Tribunale, le stesse sarebbero relative a un’integrazione del corrispettivo (e fin qui seguiamo il ragionamento) in quanto il contratto di appalto, sul quale verte la controversia, è terminato con la consegna dell’edificio (e qui non seguiamo più). Posto che, nella sostanza, la risposta potrebbe essere (sulla base delle motivazioni esposte, per caso) tecnicamente corretta, non si capisce come possano la conclusione dell’appalto con la consegna dell’immobile e l’afferenza della controversia al contratto di appalto stesso avere un ruolo sulla qualificazione del «risarcimento». Per capirci, è ben possibile che quale esito di un medesimo contratto derivino, da un lato, l’adempimento (consegna dell’opera) e, dall’altro, una controversia sul risarcimento di un danno (contrattuale, non extracontrattuale).

Semplicemente, si pensi a quei casi in cui, dopo la consegna (assunta dall’agenzia delle Entrate quale indice), l’opera presenti dei vizi. Non resta che scrivere un trattato.

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