Appalti

Appalti, in Veneto la Consulta boccia l'esonero alle imprese sulla ritenuta di garanzia dello 0,50%

È incostituzionale la norma che, in contrasto con il codice appalti, esonera dal versamento negli appalti sottosoglia. La Corte: viola i principi di correttezza e concorrenza, anche se riguarda la fase esecutiva del contratto

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di Massimo Frontera

La Corte Costituzionale sbarra la strada a un paio di norme che la Regione Veneto aveva individuato a favore degli operatori economici, sia in materia di appalti, sia in materia di estrazione di materiale inerte. La prima delle due norme impugnate dal governo avrebbe consentito alle imprese aggiudicatarie di evitare la trattenuta dello 0,50% prevista dal codice appalti (articolo 30, comma 5-bis). Nel secondo caso, la complessa norma scritta dal legislatore regionale avrebbe prodotto un potenziale aumento del prelievo di materiale litoide da alvei e zone golenali, attraverso l'aggiramento di un limite statale sulle aree sottoposte a tutela. Con la pronuncia n.44/2023 depositata il 17 marzo scorso, entrambe le norme sono state dichiarate incostituzionali, perché in contrasto con l'articolo 117.

L'esonero della ritenuta di garanzia dello 0,50%
La norma della legge regionale, dichiarata incostituzionale (perché in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera e), prevedeva un esonero, a cura delle stazioni appaltanti regionali, dall'applicazione della ritenuta dello 0,50% a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali e assicurativi nelle procedure di pagamento nei contratti sottosoglia (servizi, forniture e noleggio attrezzature). I giudici hanno ritenuto che anche se la norma ricade nella fase di esecuzione del contratto e non in quella della selezione del contraente, concorre comunque alla tutela della concorrenza, principio, quest'ultimo, normato dal legislatore comunitario. La Corte ritiene infatti che «l'istituto della ritenuta di garanzia, sebbene sia volto a disciplinare le procedure di pagamento e quindi afferisca materialmente alla fase dell'esecuzione del contratto, si raccorda da un punto di vista funzionale e teleologico alle altre disposizioni del codice poste a tutela del rispetto, da parte del soggetto affidatario o esecutore del contratto, degli obblighi contributivi e previdenziali, costituendone pertanto un'essenziale articolazione procedimentale». La corte ricorda in particolare che le inadempienze previdenziali o contributive arrivano a configurare una causa di esclusione nei casi in cui viene impedito il rilascio del Durc. Pertanto, la ritenuta dello 0,50% mira a «presidiare l'effettività delle garanzie che la stazione appaltante è tenuta ad assolvere, in funzione anche surrogatoria rispetto all'aggiudicatario o agli altri esecutori, nei confronti del personale impiegato nelle attività di esecuzione del contratto».

Muovendo da questa premessa la Consulta si spinge ad affermare il principio secondo cui «la continuità che deve sussistere lungo l'intera fase procedimentale - dalla predisposizione dei meccanismi di selezione del contraente, all'aggiudicazione del contratto e alla sua esecuzione - con riguardo all'effettivo rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori, impone di ritenere che anche la previsione della ritenuta di garanzia assolva a finalità inerenti alla tutela della concorrenza, perché rafforza e conferisce ulteriore effettività alla necessità che le imprese si mantengano in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e previdenziale, così da non menomare l'originaria par condicio tra i soggetti in gara». E ribadisce: «nel contesto della contrattualistica pubblica, la garanzia della correttezza degli operatori - che deve sussistere lungo l'intera vita della vicenda contrattuale (dalla procedura di selezione fino al compimento dell'esecuzione del contratto) - non riguarda solo il rapporto tra il contraente pubblico e il soggetto aggiudicatario, ma è un elemento essenziale per assicurare parità di condizioni a tutti gli operatori economici interessati ad agire nel mercato in cui si inserisce la gara. In questa prospettiva, le garanzie che assicurano la correttezza degli operatori (nella specie, concernente il profilo contributivo) afferiscono anche alla tutela della concorrenza».

Prelievo di materiale di cava
La Corte costituzionale boccia inoltre anche un'altra norma della legge regionale che avrebbe consentito, di fatto, il prelievo di materiale litoide in assenza di piani estrattivi e da aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Considerata proprio quest'ultima circostanza, la Corte ha decretato l'incostituzionalità della norma perché in contrasto con l'articolo 117, comma 2 lettere m) e s) e comma 6.

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