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Aran, sugli incarichi a tempo determinato in aspettativa non è il contratto a stabilire le regole

La Funzione Pubblica ha detto «no» alla stipula di contratti di lavoro subordinato con datori privati

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di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

Non è il contratto collettivo nazionale di lavoro la sede di rilievo per cercare risposte sulla concessione delle aspettative ai pubblici dipendenti, neppure in tema di possibile assunzione di incarichi a tempo determinato. L'Aran interviene con proprio orientamento CFC47 per chiarire che l'intensa evoluzione normativa in tema di aspettative ha reso le vecchie discipline contrattuali superate. Il parere è rivolto al Comparto delle Funzioni centrali ma aderisce perfettamente anche al caso del contratto degli enti locali.

Il contratto vigente, relativo al triennio 2016/2018, e nel caso del Comparto Funzioni locali gli articoli dal 39 al 42, è teatro di diversi richiami alla fonte legale, oltre che, naturalmente, di qualche aggiunta e precisazione. L'ambito è quello dell'aspettativa per motivi familiari e personali e altre aspettative previste da disposizioni di legge.

Di fondo, sottolinea l'Agenzia, è il Dlgs 165/2001 a recitare il ruolo centrale in materia, disponendo direttamente in tema di alcune tipologie di aspettativa: ad esempio, quella ex articolo 19, comma 6, per l'assunzione di incarichi dirigenziali; o l'aspettativa di cui all'articolo 23-bis per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati.

L'importante influenza del Tupi nella regolazione complessiva dell'argomento, rileva l'Aran, deriva anche dall'articolo 53, che disciplina, com'è noto, il regime delle incompatibilità.

Altre norme concorrono certo ad arricchire il quadro, come la legge 183/2010, ad esempio, che disciplina la particolare aspettativa destinata, nella sua ratio, a favorire il dipendente pubblico nell'avvio di attività imprenditoriali.

In sostanza, chiosa l'Aran nel parere in commento, «il vigente impianto contrattuale, nel ridisciplinare la materia delle aspettative (…), non ha inserito previsioni relative allo svolgimento di contratti di lavoro a termine, dal momento che la materia trova già la sua regolamentazione all'interno del quadro normativo applicabile ai rapporti di pubblico impiego, come sopramenzionato».

Quindi, nello specifico del quesito, anche per la definizione della possibilità per il pubblico impiegato di assumere in corso di aspettativa incarichi a tempo determinato vale quanto sopra. È solo l'ordinamento che può fornire la risposta.

È utile allora, in proposito, ricordare che recentemente il Dipartimento per la Funzione Pubblica, con parere prot. Dfp-0019365-P del 24 marzo, aveva ritenuto che nel corso dell'aspettativa ai sensi della legge 183/2010 sia preclusa ai dipendenti pubblici la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati. Ciò deriva, nella nota del Dipartimento, sia dal tenore letterale della norma che dalla generale disciplina delle incompatibilità, sorgente dalla legge 3/1957 e strutturata dall'articolo 53 del Tupi.

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