Titoli nei concorsi, contratti a termine, accesso all’insegnamento e addetto stampa
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.
Equipollenza dei titoli di studio nei concorsi pubblici
Il Tar Puglia-Lecce, sezione II, con la sentenza n. 1220 del 16 luglio 2025, ha ricordato che, secondo una consolidata giurisprudenza, l’istituto dell’equipollenza tra titoli di studio, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, è da considerarsi eccezionale e non può essere esteso tramite interpretazione analogica (Consiglio di Stato, sezione VI, 8 febbraio 2016, n. 495; sezione VI, 18 agosto 2010, n. 5886). Di conseguenza, un titolo nominalmente diverso da quello richiesto espressamente dal bando, anche se appartenente al “vecchio ordinamento”, non può essere considerato equipollente; inoltre, la valutazione complessiva del percorso formativo del candidato non è sufficiente a colmare tale mancanza.
Nel caso specifico, il contenzioso riguardava il requisito, indicato nel bando di concorso, del possesso del diploma di “perito informatico” o titolo equipollente, oppure di “informatica e telecomunicazioni” o titolo equipollente, oltre ad altri titoli di livello superiore (lauree in ambito tecnico-informatico).
In tale contesto, il diploma di perito tecnico industriale con indirizzo “Elettronica e Telecomunicazioni” non solo non è menzionato esplicitamente nel bando, ma il percorso formativo relativo non può neppure essere considerato equivalente a quello richiesto dalla lex specialis.
Abuso di contratti flessibili
Nella newsletter n. 11 del 17 luglio 2025, l’Aran ha riportato l’ordinanza n. 17019 della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 25 giugno 2025, con la seguente sintesi:
«La Corte, esaminando la natura simulata dei contratti di collaborazione stipulati ininterrottamente dal 1999 al 2004 dall’ente locale con un professionista, ha ritenuto che quest’ultimo operasse di fatto come lavoratore subordinato, dovendo sottostare al potere gerarchico-direttivo del datore di lavoro, rappresentato dai dirigenti, svolgendo i compiti del tecnico comunale senza autonomia e osservando un orario predeterminato, in cambio di una retribuzione fissa. Da questi elementi è derivata la natura subordinata del rapporto di lavoro, riconoscendo pertanto il diritto al risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine previsto dall’articolo 36 del Dlgs 165/01».
Accesso ai profili dell’insegnamento
L’accesso ai concorsi per docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria richiede oggi una formazione universitaria. Tuttavia, resta valido il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 come titolo idoneo per partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esami.
A confermarlo è il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 6245 del 16 luglio 2025, che richiama le pronunce dell’Adunanza Plenaria (sentenze nn. 11/2017 e 4/2019), secondo cui, pur in un contesto normativo che richiede la laurea a seguito dell’attivazione dei corsi di scienze della formazione, il diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 mantiene la sua validità per l’accesso ai profili di insegnamento.
Inquadramento dell’addetto stampa
Con l’ordinanza n. 19853 del 17 luglio 2025, la Corte di Cassazione – sezione lavoro – ha ribadito che l’addetto stampa, assunto nell’ambito dello staff del sindaco ai sensi dell’articolo 90 del Tuel, non può rivendicare l’inquadramento nella ex categoria D qualora le sue mansioni si limitino a promuovere l’immagine dell’ente attraverso il rapporto con i media, gestire e veicolare le informazioni istituzionali, comunicare con stampa, emittenti televisive, siti web e social network, nonché mantenere un collegamento costante con i giornalisti (Cassazione n. 11543/2020).
Per poter eventualmente accedere a un inquadramento superiore, il lavoratore è tenuto a dimostrare che l’attività di redazione e invio dei comunicati stampa implichi un effettivo lavoro di cura e rielaborazione della notizia, attività di ricerca e un livello di complessità coerente con il profilo professionale di categoria D.