Aran, raffica di pareri su progressioni economiche orizzontali e differenziali stipendiali
Chiarimenti per gli addetti ai lavori alle prese con il puzzle delle regole da seguire nell'applicazione dei nuovi istituti
Continua senza sosta l'azione dell'Aran di aggiornamento e arricchimento della propria homepage con pareri sulla corretta applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali del 16 novembre 2022.
Dopo i primi pareri resi a soli pochi giorni dall'entrata in vigore del contratto relativo al triennio 2019/2021, l'Agenzia è ritornata a popolare la propria banca dati «orientamenti applicativi» contenenti diversi chiarimenti in materia di progressioni economiche orizzontali e differenziali stipendiali.
Tali indicazioni interpretative rappresentano importanti e preziosismi tasselli che consentono per gli addetti ai lavori di ricostruire con maggiore serenità il puzzle delle regole da seguire nell'applicazione dei nuovi istituti.
Con il parere CFL 186, l'Aran ha affermato che il trasferimento per mobilità volontaria ad altro ente o amministrazione non azzera il contattatore dei differenziali stipendiali previste dall'articolo 14 del contratto del 16 novembre 2022, le cui misure annue lorde sono indicate nella tabella A del citato contratto. Pertanto, il numero massimo di differenziali indicato nella predetta tabella va inteso come numero massimo di progressioni economiche acquisibili dal dipendente durante tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nell'area.
Ai fini della verifica del requisito previsto al comma 2, lettera a) del citato articolo 14 («possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica») si deve tenere conto anche delle progressioni economiche effettuate in virtù del contratto previgente. È questo il contenuto del parere CFL184.
L'Agenzia con il parere CFL 185 ha fugato ogni dubbio sulla decorrenza delle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche in relazione all'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale. Per l'Agenzia, le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo contratto), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale.
Con la nuova disciplina contenuta nel comma 3 del citato articolo 14, a differenza di quanto previsto nella previgente formulazione (articolo 16, comma 7, del contratto del 21 maggio 2018), la decorrenza di attribuzione della progressione economica non può che essere il 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo. Gli enti devono pertanto avere la necessaria copertura finanziaria dell'anno di competenza di risorse stabili del fondo delle risorse decentrate (CFL 183).
La locuzione «connesse al maggior grado rivestito», prevista dalla nuova disciplina contrattuale (articolo 96) per il riconoscimento del differenziale stipendiale maggiorato spettante al personale della polizia locale inquadrato nell'area degli istruttori, è da intendersi che il grado cui accede il diritto alla percezione dell'emolumento in parola sia solo quello più elevato, attribuito con atti formali, secondo la catena gerarchica prevista nell'ordinamento del singolo ente. Questa la conclusione cui giunge l'Aran con il parere CFL 182.