Personale

Aran, alla reperibilità si aggiunge solo lo straordinario

Le prestazioni svolte di domenica danno corso a una maggiorazione della retribuzione e al riposo compensativo

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di Arturo Bianco

Per le prestazioni svolte in reperibilità non è dovuto alcun altro compenso oltre all'eventuale straordinario. L'indennità per il mancato preavviso deve essere corrisposta interamente ai dipendenti che cessano dal servizio a seguito dell'accertamento della inidoneità allo svolgimento di prestazioni lavorative. Questa indennità spetta a coloro che cessano dal servizio anche se sono stati appena assunti. Ai dipendenti di categoria A e B deve essere erogata l'indennità prevista per coloro che erano inquadrati nella prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale. Sono queste le più recenti indicazioni fornite dall'Aran in risposta ai quesiti posti dagli enti del comparto delle funzioni locali, indicazioni che illustrano i contenuti del nuovo contratto e che offrono equilibrate soluzioni operative alle amministrazioni.

Le prestazioni di lavoro svolte in reperibilità vanno remunerate esclusivamente con l'erogazione di questo compenso e con lo straordinario per remunerare eventuali prestazioni aggiuntive. Nel ricordare che la reperibilità remunera il vincolo a essere pronti a entrare in servizio entro i 30 minuti successivi alla chiamata, si deve evidenziare che non può essere erogata per le attività svolte durante l'orario di servizio. L'Aran è molto netta nell'escludere la possibilità di dare corso a qualunque altro compenso, con particolare riferimento al disagio che come sappiamo è oggi una delle possibili componenti dell'indennità per le condizioni di lavoro. Si deve ricordare infine il principio di carattere generale per cui il dipendente può cumulare più compensi o indennità accessorie, a condizione che esse siano correlate «a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse» tra loro. É utile evidenziare infine che le prestazioni di servizio in reperibilità svolte la domenica danno corso a una maggiorazione della retribuzione e al riposo compensativo, anche se ciò non può determinare la riduzione delle 36 ore settimanali.

L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere erogate al dipendente che sia stato dichiarato inidoneo alle prestazioni lavorative, anche nel caso in cui la visita medica collegiale sia stata richiesta dal dipendente stesso. Siamo in presenza di una scelta che ha una natura vincolata, sulla base dei principi dettati dal codice civile e della considerazione che non è possibile in alcun modo mantenere in servizio questo dipendente.

Sempre sulla indennità sostitutiva del preavviso l'Aran chiarisce che essa deve essere corrisposta ai congiunti dei dipendenti deceduti, anche se da poco in servizio presso l'ente. Questa indennità deve essere calcolata sulla base dell'anzianità maturata presso l'ente che è stato l'ultimo datore di lavoro, fatto salvo il caso del trasferimento in mobilità volontaria. Questo calcolo deve essere effettuato anche se il dipendente è stato assunto sulla base di un concorso presso lo stesso ente in cui era prima in servizio a tempo determinato.

I dipendenti di categoria A e B devono continuare a percepire la indennità di 64,56 euro annui lordi anche dopo l'entrata in vigore del contratto 21 maggio 2018: è questa una volontà espressa di quel contratto che conferma le previsioni introdotte dal contratto del 1996.

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