Fisco e contabilità

Arconet, ok al tredicesimo correttivo su rateizzazioni e restyling della contabilità economica

Sono in arrivo anche novità per schemi di bilancio, piano dei conti, contabilità finanziaria e matrice di correlazione

di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Via libera al tredicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, uno dei più corposi per il restyling profondo della contabilità economico patrimoniale e l'integrazione del bilancio consolidato, entrambi arricchiti da ulteriori esempi. Sono in arrivo anche novità per schemi di bilancio, piano dei conti, contabilità finanziaria e matrice di correlazione. Il decreto, approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 14 luglio, è ora in attesa delle firme e della successiva pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Al termine di un'attenta analisi delle criticità emerse dopo l'applicazione del principio 4/3 allegato al Dlgs 118/2011, la Commissione è intervenuta in numerosi punti del principio contabile, con rettifiche che avranno effetto a partire dal rendiconto della gestione 2021. Dopo cinque anni di applicazione le novità consentiranno di migliorare la coerenza e la qualità dei dati dello stato patrimoniale, con particolare riferimento alle voci del debito e del patrimonio netto. Nello specifico i cambiamenti si muovono lungo tre direttrici: avvicinare il più possibile il principio ai dettami e postulati della contabilità economico patrimoniale privata, così da non rendere il sistema contabile degli enti locali "spurio"; riscrivere daccapo le regole di determinazione del patrimonio netto; eliminare dal testo incisi o periodi fonti di dubbi e ambiguità.

Nella prima direttrice abbiamo la modifica dell'utilizzo della matrice di correlazione che, da strumento da adottare automaticamente, passa ad essere un «prezioso strumento di riferimento non obbligatorio». Si ammette inoltre che «per garantire il rispetto del principio della contabilità economico patrimoniale potrebbe essere necessario derogare alla matrice». Questo approccio consente di superare le obiezioni di parte della dottrina che rilevavano storture tra la corretta applicazione dei principi contabili della «partita doppia» ed i risultati concreti della matrice di correlazione. Le imposte di scopo sono inoltre equiparate ai trasferimenti vincolati, con obbligo di rilevazione dei risconti passivi in relazione alle imposte non destinate. Già a partire dal rendiconto 2021 sarà dunque necessario verificare le modalità di utilizzo dell'Imposta di soggiorno, anche ai fini della contabilità economica. Per consentire il rispetto del principio di competenza economica gli accertamenti imputati agli esercizi successivi per effetto della rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 resteranno di competenza economica dell'esercizio in cui l'accertamento è sorto. Conseguentemente, per le rateizzazioni concesse in passato, gli accertamenti imputati all'esercizio in corso non determinano la formazione di ricavi e di nuovi crediti.

Viene poi totalmente riscritto il paragrafo 6.1 dedicato al patrimonio netto, la cui rappresentazione sarà in discontinuità con il passato. A partire dal rendiconto 2021 il patrimonio netto sarà infatti articolato in 5 sezioni: fondo di dotazione; riserve; risultato economico dell'esercizio; risultati economici di esercizi precedenti; riserve negative per beni indisponibili (nuova voce).

Come terza direttrice si è rivisto il testo del principio, apportando precisazioni ai punti critici che erano fonte di dubbi.

In tema di rilevazioni finanziarie arriva il chiarimento sulla disciplina relativa alla rateizzazione di un'entrata. Nell'esercizio in cui viene concessa occorre cancellare il residuo attivo dalle scritture contabili e l'accertamento del credito, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. É possibile effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. E' tuttavia necessario che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali. L'esempio aggiunto al principio aiuta anche a considerare ulteriori aspetti: viene ridotto anche l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione in relazione alla cancellazione del residuo; se i crediti accertati sono garantiti da polizza fideiussoria non è poi obbligatorio effettuare l'accantonamento al Fcde. L'operazione di rateizzazione non determina quindi registrazioni contabili in contabilità economico patrimoniale, nelle cui scritture resta confermato il credito iniziale.

Infine, dal 2021 anche il bilancio consolidato si dovrà adeguare alle modifiche, fra le quali la diversa rappresentazione del patrimonio di terzi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©