I temi di NT+L'ufficio del personale

Assistenti sociali, concorsi, periodo di prova e di comporto

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Spettanze economiche dovute agli assistenti sociali per i differenziali stipendiali
Non sono oggettivamente ammissibili due quesiti sottoposti alla Corte dei conti della Liguria con riferimento alle spettanze economiche dovute ai dipendenti a tempo indeterminato con il profilo di Assistente sociale, con specifico riguardo a:
• «… progressione economica del ‘differenziale stipendiale' di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/2021, ovvero l'incremento di euro 150 per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori e di euro 200 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ‘… al fine di compensare la specifica professionalità richiesta per lo svolgimento della prestazione lavorativa', come enunciato e previsto dal medesimo art. 102 CCNL»;
• «… rimborso della quota associativa per il quinquennio precedente la sottoscrizione del CCNL, ovvero con decorrenza dall'anno di assunzione presso l'Ente, se successiva alla sottoscrizione del Contratto nazionale medesimo, in base a quanto disposto dall'art. 101 CCNL».
l primo perché riguardante l'interpretazione del contratto e il secondo in quanto non riconducibile alla materia della contabilità pubblica. È quanto si evince dalla delibera n. 84/2023/PAR.

I tempi per la predisposizione delle tracce delle prove di concorso
Il Tar Emilia-Romagna-Bologna, sezione I, n. 475/2023 ha concluso che la predisposizione delle tracce delle prove di concorso deve avvenire immediatamente prima del loro espletamento, ma è, comunque, possibile provvedervi anche con anticipo (quello strettamente necessario) e purché siano, poi, adottate modalità idonee a garantirne la segretezza. L'esigenza può, ad esempio, verificarsi quando ci si avvalga di un servizio di ditta esterna per l'informatizzazione della procedura. Allora, in casi del genere, soddisfa, ad esempio, il suddetto principio di segretezza il salvataggio su apposita chiavetta USB dei files delle tracce, conservata a cura della Presidente della commissione, criptando tutti i files e proteggendoli con password (scelta dalla presidenza ed a conoscenza unicamente della stessa), la trasmissione tramite posta elettronica al referente della società esterna (comunicando allo stesso la password di accesso), affinché questa sia in grado di caricarle, in tempo utile, nella piattaforma digitale che sarà utilizzata per lo svolgimento delle prove.

Effetti del mancato superamento del periodo di prova
Il mancato superamento del periodo di prova non è equiparabile alla dispensa dal servizio per insufficiente rendimento e, pertanto, non costituisce causa ostativa alla partecipazione ai pubblici concorsi. Si è così pronunciata la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22466/2023 precisando, quindi, che esso non rientra nelle casistiche contemplate dall'articolo 2, comma 3, del Dpr 487/1994 che sancisce i casi di impossibilità di accesso ai pubblici impieghi. Infatti, da un lato, il persistente insufficiente rendimento nella prestazione lavorativa non solo determina un inadempimento di tale gravità da dare luogo alla dispensa dal servizio, ma assume una valenza oggettiva impeditiva ex lege dell'accesso agli impieghi pubblici mentre, dall'altro, il periodo di prova, diversamente, è diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Corte di cassazione, sentenza n. 26669/2018). Il mancato superamento del periodo di prova, quindi, esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede.

Periodo di comporto
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22755/2023 ha precisato che il dipendente che richieda (nei casi particolarmente gravi) il prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 18 mesi (articolo 48 del contratto 16 novembre 2022) ha diritto, in caso di diniego e irrogato licenziamento, a una specifica motivazione. A fronte della richiesta, l'amministrazione deve procedere all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore (per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni), al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. All'esito di detto accertamento, se riscontrato il permanere dell'idoneità lavorativa, l'amministrazione è chiamata ad operare una valutazione discrezionale (non arbitraria) degli opposti interessi e, quindi, provvedere al bilanciamento fra l'interesse del dipendente al prolungamento del periodo di conservazione del posto e le esigenze organizzative dell'ente che potrebbero essere pregiudicate dal protrarsi dell'assenza, in ragione della posizione ricoperta dal dipendente e della complessiva dotazione di personale disponibile.