Appalti

Associazioni temporanee di scopo ed esperienze professionali, esclusa la cumulabilità del requisito tra le imprese raggruppate

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di Giovanni F. Nicodemo

Nelle gare per l’affidamento del ‘Servizio sanitario di emergenza per sistema 118’, se la lex specialis non prescrive un criterio specifico per valutare l’anzianità professionale dei concorrenti, che partecipano sotto forma di associazione temporanea di scopo, non può applicarsi il parametro delcumulo dell’anzianità di ciascuna componente della Ats, ovvero, la valutazione dei migliori requisiti di ciascuna impresa facente parte dell’Associazione.
Ai fini del computo dei requisiti esperienziali e di anzianità previsti dal bando dovrà invece applicarsi la data di costituzione dell’associazione temporanea di scopo quale ‘parametro di valutazione cronologica’. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza del 3 settembre 2019 n. 6083.

Il caso
Il caso si riferisce ad una gara di servizi per l`affidamento del servizio sanitario di emergenza per sistema ‘118’. Tra i criteri di valutazione dell’offerta, la legge di gara prevedeva l’anzianità di iscrizione nel registro delle associazioni di volontariato (criterio n. 1); l’anzianità di possesso delle autorizzazioni occorrenti per l’effettuazione del servizio (criterio n. 2); il servizio eventualmente già prestato nell’ambito del Servizio 118 (criterio 3).
La ricorrente, rappresentata da una associazione temporanea di scopo tra più operatori del settore, risultata non aggiudicataria della gara, ha contestato l’erroneità del modus operandi della Commissione esaminatrice, in sede di assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche presentate dall’associazione temporanea di imprese, perché, in assenza di un sistema che formalizzasse la metodologia da seguire per valutare le qualità di un concorrente costituito da più associazioni raggruppate, la stazione appaltante ha inteso utilizzare quale ‘parametro di valutazione cronologica’, ai fini del computo dei requisiti esperienziali e di anzianità previsti dal bando, la data di costituzione dell’associazione temporanea di scopo.
Mentre, invece, ad avviso della ricorrente quali parametri di computo dell’anzianità e dell’esperienza maturata, la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare i migliori dati rinvenienti nei soggetti componenti il raggruppamento temporaneo o il cumulo degli stessi.
Tuttavia, sia il primo Giudice che il Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso sostenendo che dalla tesi della ricorrente sarebbe derivata un’artificiosa moltiplicazione dei titoli attraverso la meccanica somma delle anzianità delle associazioni componenti.

La decisione
Il Consiglio di Stato con la sentenza in epigrafe chiarisce il criterio con il quale deve essere valutato il requisito esperenziale e di anzianità delle associazioni temporanee di scopo in assenza di specifiche prescrizioni della lex specialis di gara.
Il Consiglio di Stato pur ritenendo in via di principio che il raggruppamento temporaneo di operatori economici, di cui all’articolo 48 del Dlgs n. 50 del 2016, non costituisce una realtà giuridica nuova e diversa rispetto ai singoli operatori che la compongono, non perciò da questo principio discende la possibilità di attribuire un punteggio in ordine al dato dell’esperienza pregressa nel settore, derivante dalla mera sommatoria del dato esperienziale dei singoli componenti del raggruppamento, essendo il dato esperienziale un elemento qualitativo e non meramente quantitativo dell’offerta.
Diversamente ragionando, affermano i Giudici di Palazzo Spada, ed applicando sic et simpliciter il criterio cumulativo, basterebbe sommare gli anni di servizio svolti da tutti i componenti del raggruppamento per conseguire il punteggio più alto con la conseguenza che, quanti più sono i componenti del raggruppamento, tanti più sarebbero gli anni, sicché il mero dato quantitativo farebbe la differenza in termini di assegnazione di un punteggio, che invece intende premiare un aspetto qualitativo dell’offerta.

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