Assunzioni, il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio non può essere soddisfatto soltanto dall'asseverazione del revisore
Il criterio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, che sta alla base del nuovo sistema assunzionale negli enti locali, stenta a essere concepito nella sua corretta dimensione. Lo evidenziano le modalità di redazione dei piani di fabbisogno di personale e gli interventi della Corte dei conti, l'ultimo in linea temporale lo si riscontra nella deliberazione n. 82/2023 della Sezione Regionale per la Toscana.
I magistrati contabili toscani ribadiscono che «la sostenibilità finanziaria rappresenta il parametro finanziario, flessibile e dinamico (costituito dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti) al quale parametrare la capacità assunzionale, di modo che ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l'utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l'ente dovrà astenersi dall'effettuare le assunzioni programmate» (anche CdC Veneto, n. 15/2021/PAR).
La ratio che sta alla base della norma è quella di consentire maggiore flessibilità assunzionale, assicurando al contempo la «sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica» (Relazione tecnica ed illustrativa al disegno di legge). Il nuovo criterio di calcolo si pone in attuazione del principio di coordinamento della finanza pubblica (Costituzione, articolo 117, comma 3,) e ha lo scopo di salvaguardare l'equilibrio di bilancio "sostanziale" del singolo ente e del complessivo aggregato pubblico; i vincoli alla spesa per il personale sono strategici ai fini del conseguimento del suddetto equilibrio.
Ne consegue che senza la dimostrazione della sostenibilità nel tempo degli oneri derivanti dalle nuove assunzioni, sostenibilità che deve ottenere l'asseverazione dell'organo di revisione, non è possibile dare corso al piano assunzionale.
La dimostrazione e la relativa asseverazione della capacità dell'ente di sostenere, in prospettiva futura, gli oneri conseguenti l'incremento della spesa di personale divengono, per lo stesso, il cardine attorno al quale ruota tutta la sua possibilità di dare concreta attuazione alla capacità assunzionale.
In questo senso spetta l'ente, in primo luogo, l'onere di preoccuparsene in sede redazione del fabbisogno di personale e piano assunzionale, verificando la compatibilità dell'incremento della spesa di personale con l'equilibrio di bilancio prospettico. Tale compatibilità andrebbe verificata non solo con riferimento all'incremento della spesa di personale ma con riguardo all'intera programmazione dell'ente. Della stessa si dovrebbe rinvenire dettagliato e motivato riscontro nei documenti di programmazione dei fabbisogni di personale, cosa che invece molto spesso non accade, tuttalpiù si rimpalla l'onere all'organo di revisione. Il fatto che la norma ne chieda l'asseverazione all'organo di revisione non esonera l'ente a preoccuparsene in sede di programmazione ed a sostenerlo nei relativi atti, come per altro si procede con lo sviluppo dei calcoli di determinazione della capacità assunzionale.
Anche perché, come sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza contabile, la sostenibilità finanziaria è rappresenta da un parametro finanziario flessibile e dinamico che si contrappone alla staticità dell'atto di asseverazione il quale non può costituire un lasciapassare indiscriminato all'attuazione del piano assunzionale ma è necessaria, da parte dell'ente, una costante e puntuale consapevolezza, sia in fase di programmazione che di sviluppo del piano assunzionale, di tutti i fattori, anche potenzialmente, perturbanti l'equilibrio di bilancio, al manifestarsi dei quali l'ente dove sospendere il perfezionamento delle procedure assunzionali in corso e rivalutare la sostenibilità finanziaria riferita completamento del piano assunzionale, indipendentemente dall'asseverazione a suo tempo rilasciata dall'organo di revisione.
In tal senso si erano già espresse anche le Sezione Regionale della Corte dei conti per la Lombardia e per l'Emilia-Romagna con le deliberazioni n. 24/2021 e n. 55/2020, sostenendo che il nuovo meccanismo di quantificazione della capacità assunzionale degli enti locali introduce un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della relativa spesa «nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione». La Sezione Regionale per il Veneto che con la deliberazione n. 15/2021 aggiunge «laddove l'ente, regione o locale, rispetti i vincoli di spesa ed abbia a disposizione capacità assunzionale per personale a tempo indeterminato o flessibile, non necessariamente potrà esercitare detta facoltà, in considerazione del fatto che l'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe mostrare segni di squilibrio tutt'altro che temporanei, derivanti, magari, da criticità che possono avere diverse origini. In tali circostanze, infatti, la scelta di assumere nuovo personale, in assenza di una effettiva capacità di raggiungere un equilibrio strutturale, finirebbe per tradursi in un ulteriore appesantimento della spesa corrente dell'ente, con effetti duraturi anche sui saldi, tali da poter determinare ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio».
Da tutto ciò ne discende che il requisito «del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio», imposto dal legislatore non può essere soddisfatto solamente con l'asseverazione da parte dell'organo di revisione, che certamente ne costituisce elemento indefettibile, ma deve rappresentare il cardine attorno al quale ruota la gestione della spesa di personale sia in sede di programmazione e che di attuazione del piano assunzionale.
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