Aumento dell'indennità di vigilanza, nessuna differenziazione per la polizia locale che non svolge funzioni di pubblica sicurezza
L'incremento è stato stabilito dal nuovo contratto nella misura di 200 euro annui lordi
L'incremento dell'indennità spettante al personale dell'area vigilanza, stabilito dall'articolo 99 del nuovo contratto del 16 novembre 2022 nella misura di 200 euro annui lordi, troverà applicazione a partire dal prossimo 1° di aprile e riguarderà l'intera platea del personale di polizia locale, sia che siano in possesso dei requisiti e svolgano le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 65/1986 (funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza) sia che non lo siano.
La maggiorazione oraria del 100% della retribuzione «individuale mensile» spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale, prevista dall'articolo 30, comma 5, lettera d) del nuovo contratto, riguarda l'intera giornata del festivo infrasettimanale (dalle ore 00,00 alle ore 23,59); pertanto, il suo ammontare è uguale a prescindere che il dipendente abbia svolto il turno diurno (antimeridiano e pomeridiano) o notturno.
Sono queste le conclusioni cui è giunta l'Aran con due pareri pubblicati in questi giorni nella banca dati degli orientamenti applicativi rivolti al personale del comparto delle Funzioni locali.
L'articolo 37, comma 1, lettera b) del contratto del 6 luglio 1995 al primo periodo, prevede la corresponsione dell'indennità di vigilanza nella misura intera (pari a euro 1.110,84 annui lordi, così come rivalutato con il contratto del 2004) al personale dell'area in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 65/1986, mentre il secondo periodo prevede la corresponsione di detta indennità in misura ridotta (pari a euro 780,30 annui lordi) al restante personale che, pur appartenendo all'area, non svolge le predette funzioni ex articolo 5 della legge 65/1986.
Ricordiamo che la Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, aveva precisato che l'indennità compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal prefetto, in base alla legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli articoli 5 e 10 della legge 65/1986.
Ciò premesso, il contratto del 16 novembre 2022, dopo quasi un ventennio, ha aggiornato il valore dell'indennità di vigilanza, incrementandolo a 200 euro annui lordi.
Per l'Aran (CFL201), l'incremento, che per espressa disposizione contrattuale decorrerà dal prossimo 1° aprile 2022, riguarderà sia l'indennità nella misura intera (primo periodo) che quella ridotta (secondo periodo).
L'articolo 30 del contratto del 16 novembre 2022 ha operato una riscrittura della disciplina sulle «turnazioni» provvedendo ad inserire alcune modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 23 del contratto del 21 maggio 2018, portandola così alla sua disapplicazione.
La novità apportata alla materia riguarda, in maniera particolare, la previsione del comma 5, lettera d) che, in caso di turno coincidente con giornata festiva infrasettimanale riconosce al personale coinvolto una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione «individuale mensile», così come definita dall'articolo 74, comma 2, lettera c).
Per i tecnici di Via del Corso (CFL202) la maggiorazione riguarda l'intera giornata del festivo infrasettimanale (dalle ore 00,00 alle ore 23,59), pertanto il suo ammontare è uguale a prescindere che il dipendente abbia svolto il turno diurno (antimeridiano e pomeridiano) o notturno.