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Autorizzazione integrata ambientale e corretta nozione di “modifica sostanziale”

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di Francesca Allocco

Autorizzazione Integrata Ambientale – modifica sostanziale – presupposti – criteri oggettivi – valori di soglia – effetti negativi e significativi sull’ambiente– autorità competente – motivazione.

Massime

1.      L’art. 5 co. 1 lettera l-bis) del D. Lgs. 125/2006 declina in termini generali il concetto di modifica “sostanziale” e, solo con specifico riferimento alle attività autorizzate in A.I.A., ne predetermina gli indici in risposta alla precisa finalità di fissare limiti di tutela.

2.     Solo con riferimento all’A.I.A., il legislatore ha inteso fornire criteri oggettivi (consistenti nei valori soglia) il superamento dei quali determina presuntivamente «effetti negativi e significativi sull’ambiente».

3.     Non è escluso che l’Autorità competente giudichi “sostanziale” qualsivoglia altra tipologia di intervento, a seguito di proprio parere motivato in sede istruttoria, e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi.

4.     Giudicare “sostanziale” qualsivoglia altra tipologia di intervento costituisce una valutazione “aggiuntiva” rimessa all’Autorità competente e non imposta dal legislatore, condizionata all’espressione da parte della stessa Autorità di un parere motivato in sede istruttoria.

5.     In considerazione della rilevanza dell’A.I.A. quale strumento di controllo e tutela dell’ambiente, il legislatore ha limitato la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione procedente, circoscrivendone l’oggetto.

6.     Nessuna norma tipizza l’istruttoria aggiuntiva, in forza della quale l’amministrazione deve determinarsi ad inquadrare la variante all’A.I.A. come “sostanziale”, seppure non siano stati superati i valori di soglia normativamente predeterminati.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, 31 marzo 2021, n. 2679

Commento

Il Consiglio di Stato è chiamato, ancora una volta, ad inquadrare la corretta nozione di “modifica sostanziale” in caso di impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), chiarendo quali siano i limiti imposti dal legislatore nell’individuazione del discrimine tra “modifica sostanziale” e “modifica non sostanziale” rispetto al margine di discrezionalità lasciato all’Autorità competente.
Nel merito, la Sezione ha ritenuto non condivisibile la ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure e, per contro, fondata quella prospettata dalla società appellante, ravvisando correttamente la modifica dell’A.I.A. come “non sostanziale” in quanto i) non sono risultati superati i valori di soglia di cui all’allegato VIII al D. Lgs. 152/2006; ii) la valutazione è stata supportata da idonea verifica finalizzata ad escludere «effetti negativi e significativi sull’ambiente», attraverso l’attività di monitoraggio condiviso tra gli enti e le agenzie nell’ambito delle verifiche già in corso.
La Sezione è dunque coerente con il suo precedente (n. 6071/2019), ove si è determinata affermando che, nell’ambito delle emissioni in atmosfera, ai fini della classificazione di una modifica come “sostanziale”, è determinante la verifica del potenziale incremento, quantitativo o qualitativo, delle emissioni rispetto al precedente assetto produttivo.
Sotto tale profilo, i Giudici di Palazzo Spada hanno dunque formulato un’importante distinzione rispetto agli impianti soggetti ad A.I.A., nei confronti dei quali il legislatore ha disposto “in particolare” l’ambito entro il quale individuare le condizioni di applicazione della predetta definizione di “modifica sostanziale”, chiarendo che “Solo con riferimento all’A.I.A., il legislatore ha inteso fornire una specificazione del concetto declinato in termini generali nella norma, richiamando l’allegato VIII e fornendo dei criteri oggettivi (consistenti nei valori soglia) che costituiscono casi il superamento dei quali determina presuntivamente «effetti negativi e significativi sull’ambiente».”, laddove l’A.I.A. rappresenta ex se lo strumento di controllo e di tutela dell’ambiente nei confronti dell’attività prodotta nella medesima installazione, limitando così il margine di discrezionalità tecnica concessa negli altri casi all’Amministrazione procedente.
La Sezione ha, inoltre, chiarito che – contrariamente all’architettura imposta generalmente dal D. Lgs. 152/2006 – non esiste alcuna norma (nel D. Lgs. 152/2006) che tipizzi l’istruttoria aggiuntiva, in forza della quale l’Amministrazione deve determinarsi ad inquadrare la modifica dell’A.I.A. come “sostanziale”, laddove non siano stati superati i valori di soglia normativamente predeterminati.
Tale vuoto normativo impone pertanto alle amministrazioni procedenti di definire una modifica come “sostanziale” comprovando l’effettivo potenziale incremento, quantitativo o qualitativo, dei fattori che determinano i c.d. «effetti negativi e significativi sull’ambiente».
Pertanto, se è vero che il superamento dei valori di soglia determina una “presunzione di consistenza” della modifica come “sostanziale”, per definire invece talune modifiche come “non sostanziali”, è possibile che si debba attivare un procedimento complesso per escludere la sussistenza dei c.d. «effetti negativi e significativi sull’ambiente», purché se ne fornisca adeguata motivazione in sede istruttoria.

Riferimenti normativi

Direttiva 2010/75/UE

art. 5 co. 1 lett. l) e l-bis) D. L.gs. n.152/2006

Parte II, Titolo III-bis (artt. 29 – 29-quaterdecies) D. Lgs. n. 152/2006  

Riferimenti giurisprudenziali

Cassazione Penale, sez. III, sentenza n. 44887/2014

Cassazione Penale, sez. III, sentenza n. 221/2018

T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sentenza n. 678/2018

T.A.R. Lombardia, sentenza n. 278/2019

T.A.R. Puglia, sentenza n. 524/2019;

T.A.R. Lazio, sentenza n. 8487/2021

Consiglio di Stato, sentenza n. 6071/2019

Consiglio di Stato, sentenza n. 2191/2021

Consiglio di Stato, sentenza n. 2679/2021