Fisco e contabilità

Bilanci 2023-25, inflazione e nuovo contratto complicano la programmazione del triennio

É questo il momento nel quale i responsabili finanziari degli enti locali entrano nel vivo della pianificazione

di Corrado Mancini

É questo il momento nel quale i responsabili finanziari degli enti locali entrano nel vivo della programmazione per il triennio 2023-2025, il nuovo regime inflazionistico sta producendo un forte aumento della spesa corrente, e in particolare quella "incomprimibile" (utenze e contratti per servizi pubblici essenziali), a ciò si aggiunge l'incremento della spesa di personale a seguito del rinnovo del contratto per le Funzioni locali, rappresentando per tutti una serie minaccia alla tenuta degli equilibri di bilanci. Uno scenario particolarmente complicato per approntare il bilancio 2023-2025 perché in queste condizioni risulta di fatto difficile compiere stime attendibili.

Uno degli aspetti che i responsabili finanziari stanno valutando con particolare attenzione è la dinamica della spesa di personale, sia con riferimento alla definitiva entrata in vigore del nuovo contratto per le Funzioni locali che alla capacità assunzionale spendibile in base all'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del Dl 34/2019. E si stanno interrogando come conciliare, dove si sia in presenza di capacità assunzionale, l'aumento dell'organico dell'ente con il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, prescritto quale presupposto per incrementare la spesa di personale in applicazione dell'articolo 33 del Dl 34/2019 e dei decreti attuativi. Infatti sin dalla sua prima applicazione, la Corte dei conti esortava gli enti a usare la nuova capacità assunzionale con massima cautela e invitava le amministrazioni a valutare attentamente la possibilità di mantenere negli anni le condizioni di equilibrio (Corte dei conti del Veneto, deliberazione n. 104/2020) cosa che in questo momento appare assai complicata.

In momenti di incertezza, come quello attuale, che non garantiscono la sostenibilità finanziaria futura e possono determinare di fatto l'impossibilità di accedere al criterio incrementale di cui all'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019, per mancanza, appunto, del presupposto del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio, per il calcolo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, al fine di evitare "vuoti di vincolo", verrà in rilievo il (persistente) vincolo sul "budget assunzionale" di cui all'articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014 e il (persistente) limite sulla "spesa complessiva" di cui al comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 296/2006 (Corte dei conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale sentenza n. 7/2022).

Altro interrogativo legato alla spesa di personale che sta creando grattacapi ai funzionari degli enti locali è costituito dal trattamento degli incrementi salariali e conseguenti arretrati, previsti dal nuovo contratto per le Funzione locali, ai fini del calcolo della capacità assunzionale. Questo perché stanno circolando due diverse interpretazioni: una che prevede l'esclusione della spesa ai fini della determinazione del valore soglia di tutti gli arretrati nonché del maggiore onere stipendiale; un'altra che ritiene di limitare la neutralizzazione solamente al valore degli arretrati relativi agli anni precedente la corresponsione.

La soluzione del quesito sta nell'interpretazione letterale della norma introdotta con il comma 4-ter dell'articolo 3 del Dl 36/2022 convertito dalla legge 79/2022 il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58». La norma fa espressamente riferimento alla spesa «riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti». Anche dai lavori parlamentari di conversione del decreto emerge la volontà di limitare l'esclusione dal calcolo ai soli arretrati relativi alle annualità precedenti l'erogazione. Infatti, nel dossier parlamentare n. 542/1, riferito alla conversione in legge del Dl 36/2022 si legge: «Il comma 4-ter dell'articolo 3 dispone che, a decorrere dal 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei CCNL, relativa alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto di specifici valori soglia in base ai quali si determinano le facoltà assunzionali degli enti locali».

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